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Tutti possono svolgere il ruolo di preposto? INL chiarisce il tema

L’INL informa che è stata trasmessa agli uffici territoriali, la circolare congiunta INL-Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in cui fornisce chiarimenti in merito all’individuazione della figura del preposto in ambito ferroviario

INL pubblica la nota 6261 del16 luglio 2025, poichè, hanno ricevuto diverse richieste in merito alla legittimità della scelta organizzativa di imprese operanti in ambito ferroviario, di individuare la figura del preposto tra lavoratori con limitata anzianità di servizio (12 mesi) e/o tra lavoratori in apprendistato.

INL dapprima, fa un incipit iniziale su ciò che riguarda l’individuazione dei preposti citandi diversi articoli del D.Lgs 81/08: l’art. 18, comma 1, lettera b-bis) del d.lgs. n. 81/2008 non indica specifici requisiti o incompatibilità. Pertanto, gli elementi a cui fare riferimento sono la definizione di preposto contenuta nell’art. 2, comma 1 lettera e) del d. lgs. n. 81/20081, gli obblighi attribuiti a tale figura dall’art. 19 del medesimo decreto e la formazione di cui tale soggetto è creditore (art. 37, comma 7, del d. lgs. n. 81/2008).
Inoltre, costituiscono norma generale sia l’art. 18, comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 81/2008, il quale stabilisce che: “il datore di lavoro e il dirigente devono, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” sia l’art. 28 comma 1, riguardo i rischi “connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro…”.

Il limite da presidiare è quindi quello che riguarda le capacità del soggetto individuato come preposto.

Pertanto, INL ritiene che non possa esistere una regola generale che permetta di affermare che lavoratori che hanno solo 12 mesi di anzianità di servizio non abbiano le capacità di svolgere il ruolo di preposto e neppure che l’inidoneità nel ricoprire tale ruolo possa basarsi esclusivamente sulla qualifica di apprendista (Cassazione Penale, Sez. IV, 15 febbraio 2024 n.6790).

In riferimento alla possibile interferenza tra gli aspetti contrattuali del personale con rapporto di lavoro di
apprendistato “già qualificato” e il ruolo di preposto affidato allo stesso, INL segnala che nella normativa di riferimento non si rilevano impedimenti allo svolgimento del ruolo di preposto per il lavoratore con contratto di apprendistato, emergendo piuttosto la questione della titolarità di fatto dei relativi poteri e il possesso della dovuta esperienza ai fini della corretta individuazione dell’apprendista come preposto.

Al contrario, l’idoneità del soggetto individuato a svolgere il ruolo di preposto si basa sulla sua capacità, di fatto e di diritto, ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi secondo la previsione dell’art. 19 del d.lgs. n.
81/2008.

Di conseguenza, nei casi di interesse, gli Organi di Vigilanza verificheranno, in concreto, caso per caso, il possesso, non solo formale ma l’effettività delle competenze e dei requisiti necessari per adempiere agli obblighi previsti dall’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008 per la funzione di preposto, con particolare riguardo alle situazioni in cui siano coinvolti lavoratori con contratto di apprendistato, già qualificati per la mansione, ma che non abbiano terminato il percorso professionalizzante triennale, tenendo anche conto del contesto nel quale il soggetto è chiamato ad operare (si veda anche l’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 nella parte in cui si prevede la valutazione dei rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale).
Il controllo viene effettuato anche per accertare che la formazione del preposto non si sia limitata al mero adempimento burocratico e formale, ma lo stesso possegga, in concreto, le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie a svolgere il ruolo.

Fonte INL nota 6261 del 16/07/2025

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