Dal 7 aprile scatta l’obbligo annuale di fornire ai dipendenti in lavoro agile un’informativa scritta sui rischi e sulla sicurezza.
La legge sulle Pmi (L. n° 34/2026), entrata in vigore il 7 aprile 2026, introduce nuove regole per il lavoro agile, rafforzando gli obblighi di salute e sicurezza per i lavoratori in modalità agile.
In caso di inadempimento, i datori di lavoro possono incorrere in sanzioni che vanno da due a quattro mesi di arresto o sanzioni amministrative fino a 7.403,96 euro.
Queste nuove normative mirano a garantire una maggiore responsabilizzazione e consapevolezza del lavoratore, rendendo il lavoro agile più sicuro e regolato.
Cosa deve contenere l’informativa?
- Rischi generali: legati al lavoro svolto fuori dai locali aziendali
- Rischi specifici: particolare focus sull’uso dei videoterminali
- Ergonomia: istruzioni sulla corretta postura e sulla scelta degli arredi (seduta, illuminazione)
- Benessere psico-fisico: indicazioni sullo stress lavoro-correlato e sul diritto alla disconnessione
- Emergenze: procedure da seguire in caso di infortunio domestico o durante il lavoro agile.
Chi sono i destinatari e la modalità di consegna dell’informativa?
L’informativa deve essere consegnata in modo che la ricezione sia tracciabile e dimostrabile.
- A chi va consegnata? L’informativa deve essere consegnata ad ogni singolo lavoratore in smart working e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
- Come deve essere consegnata? Si raccomanda l’uso della PEC, firme digitali o portali aziendali che rilascino un log di avvenuta lettura e download.
Quali sono le sanzioni?
A differenza della normativa precedente, la nuova legge 34/2026 introduce sanzioni penali per l’omessa consegna dell’informativa.
| Violazione | Sanzione prevista |
| Mancata consegna informativa | Arresto da 2 a 4 mesi |
| Sanzione pecuniaria alternativa | Ammenda da 1.708,61 € a 7.403.96€ |
Le sanzioni si applicano a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, che abbiano in essere accordi di lavoro agile.
Cosa deve fare un’azienda per mettersi in regola?
Le PMI per evitare sanzioni devono seguire alcuni passaggi:
- Redigere l’informativa aggiornata con i rischi specifici (videoterminali, postura, ambienti esterni)
- Consegnare il documento formalmente tramite PEC o firma per ricevuta (fondamentale per la prova in caso di ispezione)
- Aggiornare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) includendo le nuove modalità agili
- Verificare la soglia del 15% per assicurarsi di rispettare le quote di accesso allo smart working
- Pianificare la formazione annuale, sfruttando se possibile le nuove tecnologie di simulazione ora riconosciute
La novità principale riguarda l’aggiornamento del D.Lgs. 81/01. La legge 34/2026 introduce l’obbligo di consegnare un’informativa scritta sui rischi specifici del lavoro agile con cadenza almeno annuale.
Le altre novità della Legge PMI per la sicurezza sul lavoro
La Legge n. 34/2026 non si limita allo smart working.
Tra le principali novità vi sono:
Formazione con realtà virtuale:
È ora esplicitamente consentito effettuare l’addestramento specifico sulla sicurezza mediante tecnologie di simulazione in ambiente virtuale, purché le attività siano tracciate e registrate in appositi registri anche in formato digitale.
Formazione durante la cassa integrazione:
Viene introdotto l’obbligo di erogare la formazione sulla sicurezza anche durante i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per garantire che il lavoratore sia aggiornato al momento del rientro.
Verifiche periodiche per le PLE:
Le piattaforme di lavoro mobili elevabili sono ora soggette a verifica periodica triennale, con l’aggiornamento dell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008.
Modelli organizzativi semplificati per le PMI:
L’INAIL è incaricata di elaborare nuovi modelli di organizzazione e gestione della sicurezza specifici per le piccole e medie imprese, riducendo gli oneri documentali per le strutture aziendali più piccole.