STA Medicina del Lavoro e Sicurezza

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Sicurezza sul lavoro: in vigore le nuove misure previste dal D. Lgs 159/2025

Aggiornamento 26 gennaio 2026

Convertito in legge il Decreto Sicurezza n. 159/2025

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 è stato convertito in legge con la L. n°198 del 29 dicembre 2025 pubblicato sulla GU n.301 del 30 dicembre 2025.

Quali sono le principali modifiche apportate dalla Legge 198/2025 al D.lgs 159/2025?

Rispetto al testo originale del DL entrato in vigore lo scorso 31 ottobre, la fase di conversione ha introdotto o specificato alcuni nuovi elementi, tra cui:

FORMAZIONE NEL SETTORE TURISMO (Art. 1-bis): una nuova disposizione introdotta in sede di conversione al Senato stabilisce tempistiche per la sicurezza sul lavoro nel settore turistico-ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande. Per queste attività, la formazione e l’addestramento specifico devono essere completati tassativamente entro 30 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro.

BADGE DI CANTIERE E DI PATENTE A CREDITO (Art. 3)

L’aggiornamento dell’art. 3 “Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, di badge di cantiere e di patente a crediti” (titolo aggiornato in conversione) prevede:

  • Introdotto badge di riconoscimento in formato digitale per il personale impiegato in regime di appalto e subappalto. La fase di avvio riguarderà con priorità l’ambito dei cantieri, con una possibile estensione ad altri settori subordinata a un futuro decreto ministeriale.

 In sede di conversione, i tempi per la definizione delle modalità attuative sono stati fissati a 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge 198/2025.

  • In sede di conversione è stato chiarito che l’art. 55, comma 5, lettera i), del D. Lgs. 81/08 si applica anche con riferimento agli ulteriori ambiti individuati dal decreto ministeriale.
  • In materia di patente a crediti, sono stati aggiornati alcuni richiami e meccanismi procedurali. Nello specifico nel capoverso 7-bis, l’ambito di applicazione è stato esteso ai punti 21 e 24 (non più solo 21). Viene inoltre precisato che la decurtazione dei crediti decorre ufficialmente dalla notifica del verbale (formulazione aggiornata).

Infine, è previsto che, al comma 9, siano considerate anche le risultanze dei verbali notificati di cui al comma 7-bis

RAFFORZAMENTO DELLA CULTURA DELLA PREVENZIONE E TRACCIAMENTO DEI NEAR MISS (Art. 15)

L’articolo 15 della Legge 198/2025 conferma l’adozione di specifiche linee guida per il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (near miss). La novità principale introdotta in Senato stabilisce che le nuove linee guida devono integrare le procedure INAIL già vigenti, sviluppate in collaborazione con le parti sociali e gli organismi paritetici, al fine di garantire continuità operativa ed evitare la duplicazione degli adempimenti. Si ricorda, come già nel D.lgs. 159/2025, le imprese con più di 15 dipendenti sono tenute ad adottarle entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto; fino ad allora, restano valide le procedure attuali.

INTERVENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E DI FORMAZIONE (Art. 5)

La legge 198/2025 ha apportato modifiche all’art. 5 del D.lgs 159. In particolare:

  • Scale Verticali Permanenti (>5 m e inclinazione >75°): modificato l’art. 113 del D.Lgs. 81/08. In base al DVR, è obbligatorio installare una gabbia di sicurezza (con nuovi requisiti tecnici) o sistemi anticaduta individuali.
  • Scadenza: Adeguamento entro il 1° febbraio 2026 per le scale installate entro il 31 ottobre 2025.

Fonti: Gazzetta Ufficiale 

Aggiornamento 22 dicembre 2025

UNI EN ISO 45001:2023 nel Nuovo Decreto Sicurezza n. 159/2025

Il Decreto Legge n. 159 del 31 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rappresenta un momento di svolta cruciale per il rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro in Italia.

Nell’articolo 10 del Decreto vengono introdotte due novità di particolare rilevanza in relazione alle “Disposizioni in materia di norme UNI”.

La prima novità riguarda la sostituzione del vecchio riferimento alla norma OHSAS 18001:2007 con la più recente UNI EN ISO 45001:2023 + A1:2024.   

È importante sottolineare che la norma UNI EN ISO 45001 (relativa ai sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) è attualmente in fase di revisione. I lavori di aggiornamento mirano adattarsi ad un contesto lavorativo in rapida evoluzione, caratterizzato dall’emergere di nuove professioni, nuovi rischi e nuovi scenari.                                                                                

La pubblicazione della nuova versione, aggiornata e rinnovata, è prevista per il 2027.

La seconda novità introdotta dall’articolo 10 del Decreto Legge 159 riguarda il nuovo ruolo attribuito all’UNI (Ente Italiano di Normazione). L’UNI avrà il compito di redigere e pubblicare un bollettino completo delle norme tecniche relative alla salute e sicurezza sul lavoro. Questo bollettino sarà reso disponibile direttamente sui siti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’INAIL e dello stesso UNI.

Questa strategia di diffusione centralizzata è volta a:

  • facilitare la ricerca degli strumenti normativi per la sicurezza.
  • semplificare l’applicazione e la diffusione delle norme da parte di professionisti, aziende e organizzazioni.


Fonte Decreto n. 159/2025

17 novembre 2025

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile

Il Decreto Legge stabilisce una serie di misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, incentivi per le imprese virtuose e nuove tutele per studenti e lavoratori. Tale norma, già entrata in vigore, dovrà essere convertita entro i consueti 60 giorni.

Di seguito le principali novità del nuovo Decreto n. 159/2025 su salute e sicurezza sul lavoro.

– Potenziamento dell’apparato ispettivo

Il Decreto stabilisce il rafforzamento dell’organico dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, dell’INAIL e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro al fine di aumentare la capacità di controllo e intervento.

Saranno introdotti 300 ispettori tra il 2026 e il 2028 e ci sarà un aumento del contingente dei Carabinieri da 710 a 810 unità per la tutela del lavoro.

– Vigilanza mirata INAIL per appalti e subappalti con strumenti digitali

Per intercettare situazioni potenzialmente pericolose e intensificare la prevenzione, il Decreto rafforza i controlli dell’INAIL sui datori di lavoro che ricorrono al subappalto, sia nel settore pubblico che privato. Il fine ultimo è quello di garantire maggiore trasparenza nei rapporti di lavoro e ridurre i rischi legati alla frammentazione delle responsabilità.

– Introduzione BADGE di cantiere e patente a crediti

Introdotto l’obbligo per le imprese edili e i settori ad alto rischio di fornire ai lavoratori strumenti digitali come il badge di cantiere. Inoltre, saranno incrementate le sanzioni legate alla patente a crediti.

  • Il badge di cantiere, univoco e anticontraffazione, sarà precompilato con i dati dei lavoratori assunti tramite la piattaforma SIISL, così da facilitare l’identificazione e il monitoraggio in tempo reale.

Potrà essere rilasciato anche in modalità elettronica e conterrà tutti gli elementi identificativi del dipendente, consentendo la rilevazione automatica delle presenze in cantiere, il monitoraggio dei flussi di manodopera, nonchè l’integrazione con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). 
Le modalità attuative di quanto sopra riportato, saranno definite mediante apposito Decreto.
Segnaliamo che: qualora il decreto verrà convertito in legge nei termini stabiliti (60 giorni) l’obbligo entrerà in vigore dal 1° marzo 2026, ma i cantieri pubblici dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2025.

  • La patente a crediti – aumento delle sanzioni: inasprimento delle sanzioni previste in caso di sospensione o revoca della patente a crediti.
    L’importo minimo passa da 6.000 a 12.000 euro, raddoppiando la soglia per le violazioni più gravi in materia di sicurezza sul lavoro.
    Comunicazioni Procure: le Procure devono trasmettere tempestivamente all’INL le informazioni utili ai provvedimenti sulla patente a crediti.
    Decurtazione immediata dei punti: la decurtazione dei punti sarà immediata alla notifica del verbale di accertamento per il lavoro sommerso
    Allegato I-bis aggiornato: ci sarà una decurtazione di 5 crediti per ogni lavoratore irregolare ed è stata stabilita una penalità aggiuntiva per ogni lavoratore straniero privo di permesso, minore non lavorativo o beneficiario di assegno di inclusione, reddito di cittadinanza o supporto per la formazione e il lavoro.
    Le nuove decurtazioni si applicheranno agli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2026.

– Obbligo indicazioni PSC

E’ fondamentale indicare le imprese esecutrici e quelle in subappalto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

– Rafforzamento formazione sicurezza           

  • Formazione obbligatoria per i RLS                                                                                                  

Il decreto segnala aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nelle microimprese con meno di 15 dipendenti. 

  • Registrazione competenze

Le competenze formative confluiscono nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel SIISL, utili per datori di lavoro e organi di vigilanza.

– Novità per la gestione dei near miss (quasi incidenti)

Per le imprese con più di 15 dipendenti il Governo introduce l’obbligo di adottare linee guida per individuare, registrare e analizzare i cosiddetti “near miss”, ossia i mancati infortuni.

Un near miss è un evento o situazione non programmato che avrebbe potuto causare un infortunio, ma che si è risolto senza conseguenze solo per caso o per un intervento tempestivo. Riconoscerli e analizzarli è fondamentale per prevenire incidenti futuri.

Le aziende che adottano sistemi avanzati per la gestione della sicurezza e il monitoraggio dei near miss potranno accedere a incentivi economici e premi. L’obiettivo è quello di promuovere una cultura della prevenzione attiva, basata sull’analisi dei rischi prima che si trasformino in danni reali.

– Destinazione delle sanzioni alle ASL

La norma stabilisce che tutte le somme incassate dalle ASL a seguito di sanzioni per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro saranno reinvestite esclusivamente in attività di prevenzione.

Queste risorse serviranno a rafforzare i servizi SPRESAL, cioè quelli delle strutture territoriali che si occupano di vigilanza e sicurezza negli ambienti di lavoro. Inoltre, verranno utilizzate per la sorveglianza epidemiologica dei rischi professionali e per finanziare corsi di formazione e aggiornamento rivolti a operatori e imprese.

– Sicurezza per scuola-lavoro ed inclusione

La norma introduce per gli studenti coinvolti nei progetti di formazione scuola-lavoro una copertura INAIL per gli infortuni che avvengono durante il tragitto casa-lavoro.

Inoltre, sarà vietato impiegare studenti in attività ad alto rischio durante l’alternanza scuola-lavoro.
Il decreto, infine, ha introdotto una borsa di studio annuale finanziata dall’INAIL per i superstiti delle vittime di un infortunio sul lavoro o una malattia professionale.  

L’importo annuale della borsa di studio varia in base al ciclo di studi, garantendo un sostegno economico differenziato. Per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado l’importo è pari a 3.000 euro. Per chi frequenta la scuola secondaria di secondo grado o i percorsi IeFP, il sostegno economico sale a 5.000 euro. Infine, per gli iscritti all’Università, all’AFAM e agli ITS Academy, è previsto l’importo massimo di 7.000 euro

– Accordo Sato Regioni per soggetti accreditato alla formazione

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, la Conferenza Stato Regioni dovrà aggiornare i criteri di accreditamento dei soggetti formatori in materia di salute e sicurezza.

– Medicina del lavoro (sorveglianza sanitaria) e Medico Competente

  • Visite mediche straordinarie

Il Decreto Legge introduce una nuova misura di prevenzione per i settori lavorativi considerati ad alto rischio di infortuni. Qualora un datore di lavoro avesse un fondato motivo per ritenere che un lavoratore sia sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, potrà richiedere una visita medica straordinaria.

Questa visita ha lo scopo di verificare l’idoneità del lavoratore a svolgere in sicurezza le proprie mansioni, tutelando sia la sua salute sia quella dei colleghi. La misura rafforza il controllo nei contesti più delicati, come cantieri, impianti industriali o attività con uso di macchinari pericolosi, dove anche una minima alterazione potrebbe mettere a rischio l’incolumità di tutti i lavoratori.

Entro il 31 dicembre 2026 saranno aggiornate le modalità di verifica di tossico e alcol dipendenza tramite accordo Stato-Regioni.

  • Medico competente

Le visite mediche del medico competente dovranno rientrare nell’orario lavorativo, ad eccezione di quelle compiute in fase pre-assuntiva.

Inoltre, la figura del Medico Competente dovrà informare e promuovere la partecipazione dei lavoratori ai programmi di screening oncologici.

Per le imprese fino a 10 lavoratori, per assolvere gli obblighi di sorveglianza sanitaria, potranno essere attivate delle Convenzione con asl o medici competenti.

 – DPI e i lavori in quota

  • Scale verticali

Per scale oltre 2 m e con inclinazione superiore a 75°, è necessario un sistema anticaduta o una gabbia di sicurezza, secondo la valutazione dei rischi

  • Manutenzione DPI

L’obbligo di mantenere efficienti e igienici i DPI vale anche per gli indumenti di lavoro classificati come DPI nella valutazione dei rischi

  • Sistemi anticaduta

Priorità ai sistemi di protezione collettiva; se non attuabili, uso di DPI privilegiando trattenuta e posizionamento rispetto all’arresto caduta

– Volontariato protezione civile

Il decreto inserisce un nuovo articolo nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 denominato Art. 3-bis, estendendo la disciplina specifica per la tutela dei volontari di protezione civile.

I volontari sono equiparati ai lavoratori solo per informazione, formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria.

Inoltre, le sedi e i luoghi di attività dei volontari non sono considerati luoghi di lavoro, salvo presenza di attività lavorativa. Il decreto introduce anche l’obbligo per le organizzazioni di garantire formazione, informazione, addestramento e controlli sanitari ai volontari

– Prevenzione e D.Lgs 231/01

Con l’articolo 10, il decreto sostituisce il vecchio riferimento alla norma OHSAS 18001:2007 con la più recente UNI EN ISO 45001:2023 + A1:2024.   

– Misure INAIL e relativi incentivi

  • Nuovi incentivi per le imprese agricole

Il Decreto introduce un riconoscimento e un incentivo economico mirato a premiare le aziende agricole che operano nel rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  A partire dal 2026, le imprese che negli ultimi 3 anni non hanno ricevuto condanne penali, né sanzioni amministrative gravi in materia di sicurezza potranno aderire alla cosiddetta Rete del Lavoro Agricolo di Qualità. Tali imprese, inoltre, potranno accedere a una riduzione dei contributi INAIL.

Le aziende che dimostrano un impegno concreto nella prevenzione degli infortuni potranno versare meno contributi rispetto a chi non rispetta le regole.                     

  • Riduzione contributi Inail per le imprese    

A partire dal 1° Gennaio 2026, l’INAIL sarà autorizzato a rivedere le aliquote contributive, introducendo un meccanismo di “oscillazione in bonus” per premiare le imprese che registrano un andamento positivo in materia di sicurezza sul lavoro. Dal 2026 l’Istituto potrà modificare le aliquote contributive, applicando uno sconto alle imprese che hanno registrato pochi infortuni. Tale “bonus per l’andamento infortunistico” premierà dunque, chi dimostra attenzione alla sicurezza sul lavoro.

Fonti: DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2025, n. 159 

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