Società cooperative
Il socio lavoratore delle società cooperative rientra a tutti gli effetti nella definizione di “lavoratore”, cosi come definito dall’art. 2 del D.Lgs 81/08 “equiparato anche “il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso..” e perciò ha gli stessi obblighi dei lavoratori (art. 20 D.Lgs.81/08) e gli stessi diritti in materia di salute e sicurezza.
Sempre all’articolo 2 del D.Lgs.81/08 stabilisce che al “lavoratore” è equiparato anche “il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso..” e quindi anche il socio lavoratore delle società cooperative che rientra nella definizione ha stessi obblighi e diritti dei lavoratori in materia di sicurezza.
Analoghe considerazioni riguardando anche il Datore di Lavoro di cooperative, in cui la generale definizione: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.”
Coerentemente con quanto disposto dal legislatore, la giurisprudenza (Cass. 15 aprile 2010 n. 14531; settembre 2012 n. 37329) conferma l’applicazione delle tutele anche per soci di cooperativa di lavoro, oltre al «lavoratore», e che il presidente e il legale rappresentante, in quanto «datore di lavoro», devono essere considerati i destinatari delle norme antinfortunistiche e possibili responsabili nel caso in cui si verifichi un incidente nel luogo di lavoro.
Anche con la sentenza n. 14268 del 28.03.2018, la Cassazione penale afferma che, ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, riveste la qualifica di datore, con tutte le conseguenti responsabilità, anche il legale rappresentante di una società cooperativa. Per quanto riguarda, invece, i soci lavoratori, la sentenza sottolinea che, ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in virtù della concezione sostanzialistica del rapporto di lavoro, gli stessi sono equiparati ai prestatori subordinati, con l’estensione nei loro confronti di tutti i relativi diritti e di tutte le tutele previste dalla disciplina antinfortunistica.
Quindi, una volta individuato il Datore di Lavoro, su di esso ricadranno tutti gli obblighi previsti dall’articolo 18 del D.lgs 81/08 e dovrà provvedere ad applicare in toto le disposizioni del Testo Unico. Nello specifico gli adempimenti da attuare saranno:
- Nominare un RSPP
- Nominare un Medico Competente
- Provvedere alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori
- Nominare gli addetti al primo soccorso e alla lotta antincendio
- Effettuare la Valutazione dei Rischi e Redigere il DVR
- Provvedere alla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza
Lavoro in somministrazione
Innanzitutto è necessario individuare i soggetti coinvolti:
- Azienda di somministrazione: l’agenzia del lavoro, incaricata di assumere i lavoratori
- Azienda utilizzatrice: che si avvale dei servizi dell’agenzia per ottenere personale temporaneo
- Lavoratore somministrato: che viene assunto dall’agenzia e inviato in missione presso l’impresa o l’ente pubblico che ne ha fatto richiesta
L’Agenzia di somministrazione deve assicurarsi che i lavoratori siano adeguatamente informati riguardo ai contenuti generali relativi alla sicurezza sul lavoro. Ciò comprende la formazione e l’addestramento sull’utilizzo dei DPI e delle attrezzature di lavoro, come stabilito dall’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 81/2015.
Inoltre, alla firme del contratto di lavoro, l’Agenzia deve fornire informazioni su:
- Nominativo del referente dell’impresa utilizzatrice incaricato di fornire le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza
- Nominativo del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Procedure per il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro
- Nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di sicurezza ai sensi degli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81/2008
- Nominativi del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del medico competente, ove presente.
Queste informazioni devono essere comunicate conformemente a quanto previsto dall’Art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008 per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori in somministrazione. Questa attività può anche essere delegata all’impresa utilizzatrice, ma bisogna specificarlo nel contratto.
L’Impresa Utilizzatrice, nonostante il lavoratore in somministrazione non sia computato nell’organico per alcune normative, ha obblighi specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008, l’utilizzatore deve:
- Provvedere alla formazione obbligatoria sulla sicurezza
- Informare tempestivamente i lavoratori di rischi specifici sopraggiunti dopo la stipula del contratto
- Fornire sorveglianza sanitaria, se obbligatoria per azienda
- Assicurare sistemi di protezione e DPI adeguati ai lavoratori in somministrazione
Fonte D.Lgs 81/08 e Cassazione