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RENTRi: pubblicate le modalità operative – Aggiornamento

Aggiornamento 23 febbraio 2026

R.E.N.T.R.I -Aggiornamento sulla disponibilità dei servizi RENTRI 

Si comunica che il guasto tecnico verificatosi il 13 febbraio è stato risolto per la quasi totalità dei servizi.

Dal 18 febbraio 2026 sono tornano operative le procedure ordinarie per:

  • Iscrizioni e pagamenti dei contributi.
  • Vidimazione digitale di registri e FIR.
  • Gestione e trasmissione dati dei registri di carico e scarico.

Nota bene: Per queste attività non è più consentito l’uso delle procedure di emergenza.

Cosa resta in sospeso?

L’unica eccezione riguarda i FIR digitali, per i quali l’emergenza non è ancora conclusa. In attesa di nuove comunicazioni:

  • Continuare a usare le procedure di sicurezza (Decreto n. 25 del 05/02/2026) fino a nuovo avviso
  • Resta comunque valida per legge la gestione tramite le modalità ordinarie previste dal DM 59/2023

Fonti: https://www.rentri.gov.it/it


Nel nostro approfondimento, riportiamo tutte le novità relative al R.E.N.T.R.I. per la tracciabilità dei rifiuti e gli ultimi aggiornamenti dal nuovo Portale.

Aggiornamento 22 dicembre 2025

R.E.N.T.R.I – Aggiornamenti su nuove schede informative FIR digitale e aggiornamento ambiente DEMO

In vista del termine del 13 febbraio 2026, il sito ufficiale del RENTRI ha rilasciato importanti aggiornamenti per gli operatori. Le novità includono nuove schede informative dedicate al FIR digitale (xFIR) (sottoscrizione, gestione, trasmissione dei dati) e un aggiornamento in ambiente DEMO dell’APP RENTRI FIR Digitale per dispositivi iOS e Android.

Novità in merito al FIR digitale (xFIR)

Materiale informativo

È ora disponibile su rentri.gov.it il materiale informativo in formato PDF sul FIR digitale, essenziale per guidare gli operatori. I documenti illustrano in modo chiaro:

  • Chi deve usare il FIR digitale (produttori, trasportatori, destinatari).
  • Le caratteristiche tecniche del file xFIR e la sua funzione di tracciabilità.
  • Gli adempimenti e le operazioni pratiche di produttori, trasportatori e destinatari nelle fasi di trasporto.
  • servizi digitali forniti dal RENTRI per la gestione e la firma elettronica del FIR.

Grazie a queste nuove risorse, le imprese possono aggiornarsi rapidamente per garantire la piena conformità normativa e una gestione dei rifiuti più trasparente ed efficiente.

Nuove schede informative FIR digitale

In linea con quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 (Art. 7, comma 8), che introduce l’obbligo di utilizzare il Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale (xFIR) dalla data definita all’Art. 13, comma 1, lettera c), il sito ufficiale RENTRI comunica la pubblicazione di nuove schede informative all’interno del portale Supporto RENTRI, utili a chiarire agli operatori i seguenti aspetti:

  • Sottoscrizione del FIR digitale (xFIR)
  • Stampa cartacea del FIR digitale (xFIR)
  • Gestione del FIR digitale (xFIR) da parte degli operatori coinvolti nella movimentazione
  • FIR cartaceo o digitale (xFIR): modalità di adempimento
  • Restituzione copia completa del FIR digitale (xFIR)
  • Tempistiche massime per scaricare la copia completa del FIR cartaceo e digitale presente nel RENTRI
  • Trasmissione dei dati del FIR digitale (xFIR) al RENTRI
  • Intermediari e Consorzi: ruolo nel FIR digitale
  • Quali dati vanno trasmessi al RENTRI

App RENTRI per FIR Digitale

Le principali novità introdotte dell’APP RENTRI FIR Digitale sono:

  • è stata inserita l’indicazione che l’applicazione opera in ambiente demo, in vista della prossima apertura dell’ambiente effettivo;
  • è stata attivata la trasmissione dei dati FIR al RENTRI per produttori e trasportatori, in caso di conferimento concluso;
  • è stata introdotta la possibilità di scaricare il file xFIR;
  • miglioramenti e correzioni di bug

Fonti: https://www.rentri.gov.it/it


Chiarimenti in merito alla conservazione digitale dei registri di carico/scarico su RENTRI

Confindustria Nazionale fornisce le alcune indicazioni in merito alla conservazione digitale dei registri digitali di carico/scarico su RENTRI.

In merito alla conservazione dei registri si potrebbe fare riferimento all’annualità, in conformità a quanto disposto dal Codice civile (art. 2215-bis).

Il registro di carico e scarico digitale dei rifiuti deve essere trasferito al RENTRI almeno una volta all’anno; ogni azienda detiene facoltà di procedere con maggiore frequenza se lo ritiene.

Pertanto, se un’impresa ha effettuato la prima registrazione il 13 febbraio 2025, la messa in conservazione dei relativi dati andrebbe effettuata entro il 12 febbraio 2026.

In alternativa, è possibile fare riferimento alla modalità operativa 17 del Decreto Direttoriale n. 143/2023, che rimanda all’art. 2215-bis del codice civile per sostenere che la messa in conservazione della documentazione informatica di RENTRI deve avvenire almeno una volta all’anno a decorrere dalla data del primo documento informatico (quindi della prima registrazione del registro digitale di RENTRI).

Ulteriori informazioni sono contenute anche nella FAQ del portale RENTRI sull’immodificabilità del registro cronologico di carico e scarico digitale, consultabile al seguente link.  La FAQ fornisce, tra le altre cose, tre ipotesi gestionali considerata valide. In particolare:

  • Ipotesi a): nei termini previsti dalla normativa sulla conservazione delle scritture contabili (3 mesi dal termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali dell’esercizio di competenza).

Nell’ambito della gestione dei rifiuti, l’unica dichiarazione annuale prevista è il MUD; tuttavia, non è detto che tale scadenza sia direttamente equiparabile a quella delle dichiarazioni contabili dell’impresa.

  • Ipotesi b): contestualmente alla trasmissione dei dati al RENTRI (con cadenza definita nel decreto 4 Aprile 2023 n. 59).
  • Ipotesi c): con cadenza definita dalle procedure adottate dall’operatore (ma comunque entro i termini previsti di cui all’ipotesi a).

Fonte Confindustria Macerata


24 novembre 2025

R.E.N.T.R.I. per la gestione rifiuti: iscrizioni fino al 13 febbraio 2026 per piccoli produttori di rifiuti pericolosi

Con l’entrata in vigore del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti), con l’ultimo scaglione per l’iscrizione, la gestione dei rifiuti passa davvero al digitale

Il RENTRI è la piattaforma che definisce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e si compone di procedure e strumenti che devono essere integrati alla gestione aziendale dei rifiuti. Lo scopo principe della piattaforma RENTRI è quello di introdurre un modello di gestione digitale per l’assolvimento di emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

Il terzo scaglione per l’adesione al RENTRI rappresenta l’ultima fase del percorso di iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, previsto dal Decreto Ministeriale n. 59/2023.

Si tratta di una scadenza decisiva, che completa il quadro della digitalizzazione della gestione dei rifiuti, compresi registri di carico e scarico FIR digitale.

Dalla data di entrata in vigore, l’iscrizione al RENTRI è stata effettuata a scaglioni con diverse tempistiche. 
Di seguito quelle per l’ultimo scaglione rimasto in sospeso:

  • dal 15 dicembre 2025 ed entro i 60 giorni ovvero al 13 febbraio 2026, per enti e imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 e per i produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa, a prescindere dal numero dei dipendenti

Riportiamo la timeline completa per l’ iscrizione al RENTRI: 

Termini per l’iscrizione dei produttori iniziali di rifiuti

  • Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.
  • Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi si iscrivono a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.

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