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Piombo 2025: nuovi obblighi ADR e proroga M366

Dal 1° settembre 2025 obbligo applicazione del Regolamento UE 2024/197 – Proroga ADR tramite l’accordo M366

Il Regolamento Delegato (UE) 2024/197, conosciuto anche con il nome di 21° ATP al Regolamento CLP (Regolamento (CE) N. 1272/2008), stabilisce nuove norme armonizzate per la classificazione e l’etichettatura di alcune sostanze chimiche. Il Regolamento Delegato UE 2024/197 entra in vigore dal 1° settembre 2025.

Tra le sostanze interessate ci sono composti contenenti piombo, che per effetto della modifica diventano classificati come pericolosi per l’ambiente, in funzione del tipo (polvere o massa) e della percentuale di piombo presente. Con il cambiamento:

  • Se una miscela o una lega metallica contiene piombo in polvere (particelle con diametro < 1 mm) in percentuale ≥ 0,025% → classificazione ambientale. 
  • Se contiene piombo massivo (particelle ≥ 1 mm) in percentuale ≥ 0,25% → anch’essa classificata come pericolosa per l’ambiente. 

In entrambi i casi, se la sostanza/materiale è soggetto alle definizioni dell’ADR, deve essere classificato come UN 3077 – “Materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s.”.

Se il contenuto di piombo supera certe soglie (es. ≥ 0,25% per la classificazione «Cronico 1»), ci possono essere implicazioni anche per la Direttiva Seveso (D.Lgs. 105/2015) riguardo agli obblighi di prevenzione degli incidenti rilevanti.

Inoltre, molte leghe o materiali contenenti piombo rientrerebbero sotto l’ADR per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada, tenendo presenti i rifiuti inclusi. 

  • I criteri CLP per la classificazione non si applicano agli articoli secondo la definizione di CLP. Un articolo è un oggetto a cui durante la produzione si dà una forma / superficie / disegno che ne determina la funzione più della sua composizione chimica.
  • I criteri ADR si applicano solo a sostanze e miscele, non agli articoli.

Per gestire la transizione, l’Italia ha partecipato all’Accordo multilaterale M366, che sospende l’applicazione immediata di alcuni obblighi dell’ADR per materiali contenenti piombo, secondo le condizioni specificate.

Ecco i punti principali:

  • L’accordo vale fino al 31 agosto 2027.
  • Si applica ai materiali metallici classificati come UN 3077 (materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s., Packing Group III) contenenti:
    a) ≥ 0,25% di piombo massivo (diametro ≥ 1 mm)
    b) ≥ 0,025% di piombo in polvere (diametro < 1 mm)
  • Condizioni per usufruire della sospensione:
    • Il materiale non deve soddisfare criteri di altre classi ADR oltre la Classe 9 (pericolo ambientale).
    • Deve essere poco solubile in acqua.
    • Imballaggi, contenitori o trasporto in massa devono soddisfare requisiti di protezione (resistenza all’acqua, contenitori con fodere, liner, etc.).
  • La sospensione è già ufficialmente operativa in Italia e Slovenia, essendo questi due Paesi firmatari dell’accordo M366.
  • Per altri Stati ADR è necessaria la firma dell’accordo per rendere effettiva la sospensione anche su quei territori.

Per essere conformi alla normativa e ridurre il rischio di sanzioni o problematiche operative, le aziende dovrebbero:

  • Verificare le schede di sicurezza (SDS) dei materiali contenenti piombo.
  • Valutare se i materiali siano sostanze/ miscele pericolose secondo il CLP-ATP o se rientrino nella definizione di articoli.
  • Rivalutare la posizione ai fini della Direttiva Seveso (D.Lgs 105/2015) se le soglie sono superate.
  • Adeguare i processi di stoccaggio, movimentazione, trasporto, smaltimento.
  • Verificare/revisare gli imballaggi, etichettature, documenti relativi al trasporto, formazione del personale.
  • Considerare come la classificazione impatta la riciclabilità dei materiali e la logistica ambientale / industriale.

Fonti:

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