STA Medicina del Lavoro e Sicurezza

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Patente a crediti per l’edilizia: modalità di ostensione delle informazioni. Nuovo Decreto del 25 giugno 2025

Con il decreto Direttoriale del 25 giugno, l’INL ha definito le modalità di accesso e gestione dei dati tramite il portale dei servizi INL per la patente a crediti ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del DM 132/2024, per i soggetti indicati dalla stessa disposizione (titolari della patente o loro delegati, pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, anche territoriali, organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui al D. Lgs. 81/2008, responsabile dei lavori, coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili) in ragione delle specifiche finalità e in conformità a quanto previsto dall’articolo 27 del D. Lgs. 81/2008 e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, come da parere del Garante della Privacy dello scorso 21 maggio.

Inoltre, segnaliamo che il 26 giugno sono state pubblicate 4 nuove FAQ (che riportiamo di seguito): 

29) Nel presentare la domanda di rilascio della patente a crediti, gli obblighi formativi richiesti devono essere già assolti o è possibile procedere alla richiesta della patente anche nei casi in cui tale adempimento sia in corso o previsto nel breve termine?

Qualora al momento della richiesta il percorso formativo è stato avviato anche se non ancora concluso, è possibile auto-dichiarare di essere in regola con gli obblighi formativi. Si evidenzia che l’avvio del percorso formativo deve essere documentato o provato.

30) Qualora un operatore economico, in possesso di un’attestazione di qualificazione SOA, prima della scadenza della stessa, nei termini previsti dalla normativa vigente, stipuli con un organismo di attestazione di contratto per il relativo rinnovo, l’attestazione da rinnovare mantiene la sua validità, anche ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, fino al termine massimo previsto dalla normativa vigente per la conclusione della procedura di rinnovo dell’attestazione (180 giorni dalla stipula del predetto contratto). In considerazione di quanto sopra, si chiede di chiarire che, nel periodo di “ultra-vigenza” di un’attestazione di qualificazione SOA, come sopra indicato, in classifica pari o superiore alla III, permane per l’impresa l’esenzione dal possesso della patente a crediti.

Si ritiene che, nel caso prospettato, qualora vi sia richiesta di rinnovo della qualificazione SOA, l’impresa non debba procedere con la presentazione dell’istanza della patente a crediti. Diversamente laddove il rinnovo della qualificazione SOA, in classica pari o superiore alla III, non avvenga, si dovrà procedere con la richiesta della patente a crediti.

31) Con riferimento alla FAX n. 16, voglia codesto INL esplicitare l’esenzione dall’obbligo della patente a punti, ai sensi dell’art. 27, comma 15, del D.lgs. n. 81/2008, alla stregua dei consorzi ordinari, della società anche consortile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, di cui all’art. 31 dell’All. II.12 del D.lgs. n. 36/2023, a valle di provvedimento di aggiudicazione, laddove costituita dai concorrenti riuniti o consorziati in possesso ciascuno, della qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

In linea con quanto già risposto nella FAQ n. 16, le società consortili di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.

32) Si chiede se l’attività di Direttore dei Lavori, nonché di Direttore Operativo dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, Analisi Energetiche, Analisi Acustiche, Analisi Igrotermiche, Rilievi architettonici, strutturali, Rilievi topografici, Tracciamenti in cantiere, Attività di Monitoraggio ambientale, attività di Monitoraggio geotecnico con installazione di assestimetri a piastra, inclinometri ecc., prove di laboratorio, Collaudatore in corso d’opera che effettua attività di verifica e controlli strumentali e manuali in cantiere assieme alle figure degli Assistenti, se, pertanto tutte queste figure possano essere considerate come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.L.gs. n. 81/2008 e quindi per tale ragione siano da reputare ex se esonerate dal possesso della patente a crediti.

Si ritiene che le attività elencate nel quesito siano da considerare come “prestazioni di natura intellettuale” in quanto “costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse” (Consiglio di Stato, V Sezione, 28 luglio 2020 n. 4806).

Fonte INLMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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