STA Medicina del Lavoro e Sicurezza

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Patente a crediti e recupero punti. Indicazioni da INL

L’Ispettorato Nazionale del lavoro diffonde le linee guida per le Commissioni di recupero dei crediti per la patente a crediti del settore edilizia, unitamente alla modulistica necessaria per la presentazione delle istanze

La nota n. 4634 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblicata il 24 giugno 2026 presenta le Linee guida per le Commissioni di recupero dei crediti della patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, insieme alla modulistica necessaria per la presentazione delle relative istanze.

La nota ha per scopo quello di offrire indicazioni operative per le Commissioni territoriali, le imprese e i lavoratori autonomi che intendono recuperare i crediti decurtati dalla patente, stabilendo percorsi formativi e investimenti economici che concorrono al recupero del punteggio.

Nel documento, INL chiarisce con la nota n. 4634/2026, che il recupero dei crediti – e fino a 15 crediti – può avvenire esclusivamente previ specifici percorsi di miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro, valutati da una Commissione territoriale in relazione alle violazioni che hanno determinato la decurtazione. Gli elementi che le Commissioni dovranno tener conto sono relativi a: formazione in materia di salute e sicurezza e investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza.

Il soggetto dovrà presentare specifica istanza utilizzando la modulistica predisposta dall’INL, illustrando il piano di recupero dei crediti e la relativa tempistica. La richiesta deve essere trasmessa in modalità telematica alla PEC dell’Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro dove ha sede la Commissione, anche tramite l’associazione di rappresentanza.

Uno dei temi più significativi della nota di INL riguarda i requisiti dei corsi validi ai fini del recupero dei crediti.

L’INL specifica che questa formazione non costituisce aggiornamento della formazione obbligatoria prevista dal Testo Unico sulla Sicurezza, ma deve essere ulteriore a quella obbligatoria e destinata solo al recupero dei crediti della patente.

Inoltre, la nota specifica che i percorsi formativi – per essere considerati validi – devono rispettare condizioni puntuali.

I soggetti formatori devono essere quelli individuati dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. E’ possibile svolgere i corsi in presenza oppure in videoconferenza sincrona. Il numero massimo di partecipanti è 30 e i contenuti devono essere coerenti con le violazioni che hanno determinato la perdita dei crediti (la Commissione, su proposta dell’istante, indicherà i contenuti).

  • I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013, escludendo la possibilità che il datore di lavoro svolga il ruolo di formatore, e devono prevedere il rilascio, da parte del soggetto organizzatore, di un attestato per ciascun corso, contenente specifici elementi indicati nella nota in esame (tra cui l’indicazione “valido ai fini del recupero crediti”).

Per ottenere il riconoscimento dei crediti è inoltre necessario frequentare almeno il 90% delle ore previste; e superare il test finale con almeno il 70% di risposte corrette;

La durata del percorso formativo viene determinata dalla Commissione tenendo conto della gravità delle violazioni e della tipologia. Il corso di formazione dovrà avere una durata minima pari a: 30 – crediti rimanenti) * un moltiplicatore compreso fra 0,8 e 1,5.

Poiché è previsto che i crediti possano essere recuperati progressivamente, l’impresa e/o il lavoratore autonomo avranno la possibilità di presentare un piano formativo suddiviso in moduli.

Le linee guida dedicano ampio spazio anche agli investimenti che possono concorrere al recupero dei punti. La Commissione valuterà, infatti, gli interventi sotto il profilo della sostenibilità economica e organizzativa, della coerenza con le caratteristiche dell’impresa e della loro effettiva capacità di migliorare gli standard di salute e sicurezza sul lavoro. Tra gli investimenti espressamente richiamati dalla nota di INL troviamo:

  • Sistemi di monitoraggio ambientale
  • Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) o abbigliamento da lavoro intelligenti 
  • Tecnologie per la sorveglianza sanitaria
  • Robotica e automazione: 
  • Metodologie didattiche e di assistenza

La nota chiarisce inoltre che sono ritenuti validi anche gli investimenti effettuati con il sostegno di contributi pubblici.

Per gli investimenti economici le linee guida prevedono una correlazione tra importo sostenuto e crediti attribuibili. Alla nota, è allegata la tabella che corrisponde:

  • 1 credito per investimenti compresi tra 5.000 e 25.000 euro;
  • 3 crediti per investimenti superiori a 25.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 6 crediti per investimenti superiori a 50.000 euro.

Per i percorsi formativi, invece, il riconoscimento dei crediti avviene in proporzione alla durata del corso, secondo il criterio indicato nelle linee guida:

  • corrispondenza crediti/ora: 0.25/1 (per ogni ora di formazione si riconoscono 0.25 crediti) con arrotondamento al numero intero per difetto (7 ore = 1,75 crediti arrotondati per difetto a 1 credito).

Fonte nota INL n. 4634/2026 

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