Nuove disposizioni per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto: pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 novembre 2023 la Direttiva (UE) n. 2023/2668 che modifica la direttiva n. 2009/148/CE – aggiornamento novembre 2025 rettifica alla Direttiva 2023/2668
Aggiornamento novembre 2025
Modifica Direttiva UE 2023/2668 con disposizioni su amianto. Rettifica alla decorrenza dell’applicazione di valori limite di esposizione
L’Unione Europea modifica la data di applicazione dei nuovi valori limite di esposizione all’amianto: non più “entro il 21 dicembre 2029”, ma con la rettifica alla Direttiva UE 2023/2668 “a partire dal 21 dicembre 2029“.
In Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea è stata pubblicata la Rettifica 2025/90864 alla Direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto.
La normativa stabilisce un’importante riduzione dei valori limite di esposizione professionale in riferimento all’amianto, passando da 0,1 fibre/cm³ a 0,01 fibre/cm³, e prevedendo per gli Stati membri il recepimento delle nuove misure entro il 21 dicembre 2025.
La revisione interviene infatti sulla decorrenza dei nuovi valori limite. La norma iniziale prevedeva che l’obbligo per i datori di lavoro fosse da applicare “entro il 21 dicembre 2029”. Il testo rettificato chiarisce invece che il nuovo limite si applica a partire dal 21 dicembre 2029, rendendo quindi evidente la tempistica di attuazione.
Dal 21 dicembre 2029, quindi, i datori di lavoro dovranno garantire che nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a:
- 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA (media ponderata nel tempo) di 8 ore, conformemente all’articolo 7, paragrafo 7, secondo comma; o
- 0,002 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore
Fonte Rettifica n. 2025/90864
Nuove disposizioni per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto: pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 novembre 2023 la Direttiva (UE) n. 2023/2668 che modifica la direttiva n. 2009/148/CE
L’8 ottobre 2025 il Consiglio dei ministri approva in via preliminare un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 rafforzando la protezione dei lavoratori esposti all’amianto e abbassando drasticamente il limite di esposizione professionale (da 100.000 a 2.000 fibre per metro cubo).
Nella Direttiva UE viene introdotto l’obbligo di valutare la priorità di rimozione dell’amianto in edifici e navi e di assicurare l’adeguata formazione dei lavoratori ed esteso a 40 anni (dopo la fine dell’esposizione) l’obbligo di conservazione delle cartelle sanitarie e della documentazione sulla formazione e sull’esposizione, a tutela della salute a lungo termine.
La direttiva si applica a tutte le attività in cui i lavoratori sono, o possono essere, esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro.
Nelle direttive UE, sono considerate sia l’esposizione all’amianto passiva, che quella secondaria.
- Per l’esposizione passiva dei lavoratori all’amianto, la direttiva n. 89/391/CEE del Consiglio e la direttiva 2009/148/CE impongono ai datori di lavoro di effettuare una valutazione di tutti i rischi riguardanti la sicurezza e la salute sul lavoro, individuando anche quelli derivanti dall’esposizione, e di mettere in atto le misure preventive e protettive necessarie per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- Per quanto concerne invece l’esposizione secondaria all’amianto, le prescrizioni delineate dalla direttiva in oggetto rappresentano strumenti importanti mediante i quali evitare la stessa.
La Direttiva 2023/2668 è caratterizzata da due articoli e la data di recepimento è stata fissata per il 21 dicembre 2025.
A modifica della precedente Direttiva n. 2009/148/CE, viene aggravata la legislazione dell’UE a tutela dei lavoratori: vengono abbassati i livelli massimi di esposizione all’amianto, dall’altro viene introdotto un metodo più moderno per il conteggio delle fibre di amianto per ridurre così il rischio e proteggere meglio i lavoratori dalle malattie professionali legate all’amianto.
I nuovi limiti di concentrazione di amianto imposti dalla Direttiva n. 2023/2668 sono pari a 0,01 fibre per cm³, con una diminuzione di dieci volte rispetto al valore attualmente in vigore.
Entro il 31 dicembre 2028, peraltro, la Commissione valuterà la fattibilità di un ulteriore abbassamento dei valori limite sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri, della disponibilità di prove scientifiche, degli sviluppi tecnici e del rapporto tra i nuovi metodi analitici e il valore numerico del valore limite.
La direttiva interviene anche, e questo è la seconda novità, sul metodo di conteggio delle fibre di amianto presenti nell’aria, proponendo l’utilizzo di una microscopia elettronica che gli Stati membri devono adottare nei prossimi sei anni abbandonando l’attuale metodo di misurazione, ovvero la microscopia a contrasto di fase.
I metodi analitici basati sulla microscopia elettronica consentiranno la misurazione delle fibre più sottili con considerevole aumento del numero di fibre individuate rispetto a quelle rilevabili attualmente.
Fonte Direttiva UE 2023/2668