STA Medicina del Lavoro e Sicurezza

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Novità ADR per il trasporto di prodotti e rifiuti contenenti piombo dal 1° settembre 2025

Dal 1° settembre 2025 entreranno in vigore significative modifiche al trasporto su strada di prodotti, sottoprodotti e rifiuti contenenti piombo, a seguito dell’aggiornamento del Regolamento CLP europeo in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele pericolose.

In base alla nuova classificazione:

  • Le miscele solide (particelle > 1 mm) contenenti più dello 0,25% di piombo saranno considerate pericolose per l’ambiente acquatico.
  • Le miscele polverulente (particelle < 1 mm) contenenti più dello 0,025% di piombo saranno anch’esse classificate come ecotossiche.

Di conseguenza, tali materiali ricadranno anche nel campo di applicazione dell’ADR, ovvero l’Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada, che include anche i rifiuti.

Le nuove disposizioni coinvolgeranno tutti i soggetti della filiera logistica ADR, tra cui:

  • Speditori
  • Imballatori
  • Caricatori e scaricatori
  • Trasportatori
  • Destinatari

Le imprese saranno chiamate a verificare la classificazione delle proprie miscele contenenti piombo e ad adeguare le procedure, i mezzi di trasporto, la documentazione, le etichettature e le condizioni contrattuali in base al nuovo status di pericolosità.

Di seguito alcuni casi esemplificativi utili a valutare la conformità aziendale:

  • Barre o matasse di ottone: considerate “articoli” ai sensi del Regolamento REACH, non sono soggette alle nuove disposizioni ADR.
  • Billette o pani di ottone: rientrano nella definizione di “miscela”. Se il contenuto di piombo supera le soglie indicate, saranno soggette all’ADR dal 1° settembre 2025.
  • Torniture, bave, spezzoni, cascami di ottone: se rifiuti o sottoprodotti, sono considerati miscele. Qualora eccedano le soglie di piombo, saranno anch’essi sottoposti alla normativa ADR.

Le stesse valutazioni valgono anche per prodotti e rifiuti derivanti dalla lavorazione di cuprolegheacciai al piombo e leghe di alluminio contenenti piombo.

È importante sottolineare che la nuova classificazione non si applica agli “articoli” così come definiti dal Regolamento REACH (Reg. UE 1907/2006), ovvero oggetti la cui forma e funzione prevalgono sulla composizione chimica.

Tutte le imprese potenzialmente coinvolte dovrebbero:

  • Verificare la composizione delle miscele e la forma dei materiali trattati.
  • Classificare correttamente prodotti, sottoprodotti e rifiuti secondo la nuova normativa.
  • Adeguare i processi aziendali, la logistica e i mezzi impiegati al rispetto delle regole ADR.
  • Formare il personale coinvolto nel trasporto di merci pericolose.

Fonte:  Regolamento delegato (UE) 2024/197 della Commissione, del 19 ottobre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze

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