Cosa prevede la Nota INL n. 5944/2025 in merito a maternità, interdizione da lavoro e controlli ispettivi
La nota n. 5944/2025 di INL del 8 luglio 2025, fornisce indicazioni operative in merito ai provvedimenti di interdizione al lavoro per maternità dedicata agli Ispettori di INL. Tuttavia, anche il Datore di Lavoro però può cogliere alcuni spunti dalla nota per la gestione delle lavoratrici gestanti in azienda.
Il congedo di maternità, è un diritto fondamentale che tutela la salute della lavoratrice madre e del bambino. La normativa di riferimento è il D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità). La durata del congedo è pari a 5 mesi, che possono essere distribuiti in due modalità:
- 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo
- 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo
In alcuni casi, il congedo può essere anticipato fino a 3 mesi prima del parto (art. 17 D.Lgs. 151/2001). Le situazioni previste sono:
- attività gravose o pregiudizievoli (sollevamento pesi, lavori faticosi o insalubri);
- gravi complicanze della gravidanza o patologie preesistenti aggravate dalla gestazione;
- condizioni di lavoro o ambientali dannose per la salute;
- impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni.
In queste ultime due ipotesi, l’interdizione può arrivare fino a 7 mesi dopo il parto.
- ATS/ASL → in caso di complicanze mediche.
- Ispettorato Territoriale del Lavoro (INL) → per rischi lavorativi, ambientali o impossibilità di cambio mansione.
L’INL si pronuncia entro 7 giorni dalla presentazione dell’istanza, corredata da tutta la documentazione necessaria.
Il datore di lavoro deve effettuare una valutazione dei rischi specifica per le lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento (fino a 7 mesi dopo il parto), come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 151/2001.
Con la nota INL n. 5944/2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che il datore deve:
- individuare le attività a rischio per la lavoratrice madre;
- modificare condizioni o orario di lavoro se necessario;
- adibire la lavoratrice a mansioni alternative, anche inferiori, mantenendo la stessa retribuzione.
Solo in caso di impossibilità concreta a garantire mansioni sicure si può richiedere l’interdizione.
Il settore scolastico presenta rischi specifici a seconda del ruolo:
- Asili nido e scuole dell’infanzia → movimentazione bambini, rischio biologico, posture incongrue → interdizione fino a 7 mesi dopo il parto.
- Scuola primaria → rischio biologico → interdizione fino a 7 mesi dopo il parto.
- Scuola secondaria → contatto con alunni con patologie nervose o mentali → valutazione caso per caso.
- Personale di sostegno → movimentazione manuale, rischio biologico, assistenza a disabili con possibili reazioni improvvise → interdizione da valutare in base alla situazione.
Nota: durante la pausa estiva, non essendoci attività didattica né rischio correlato, l’interdizione non viene concessa.
Il congedo di maternità assicura la tutela della salute della madre e del nascituro, garantendo al contempo la continuità organizzativa aziendale.
La lavoratrice può scegliere come distribuire i 5 mesi di astensione obbligatoria e, nei casi di rischio, ottenere un’estensione fino a 7 mesi dopo il parto.
FONTI:
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – Testo unico sulla maternità e paternità.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Sicurezza sul lavoro e valutazione dei rischi.
- Codice Civile – art. 2082 (definizione di imprenditore), art. 1175 (dovere di correttezza).
- Nota INL n. 5944/2025 – Valutazione dei rischi per lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento.
- Nota INL n. 2269 del 14 novembre 2022 – Interdizione comparto scuola e periodo estivo.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolari e linee guida su maternità e interdizione.