Con la pubblicazione della Legge Regionale Lombardia n. 5/2026, vengono introdotti criteri tecnici più rigorosi per la selezione dei DPI respiratori nei cantieri di bonifica amianto.
La normativa vincola la scelta dei dispositivi ai livelli di concentrazione di fibre aerodisperse (0,1 ff/cm³), definendo standard precisi per sovrapressione, portate, fit-test e manutenzione.
La nuova legge agisce come un manuale d’istruzioni tecnico. Il suo obiettivo è trasformare i principi generali del D.Lgs. 81/2008 (Titolo IX, Capo III – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto) in azioni concrete per chi opera sul campo.
In particolare, la norma “traduce” gli obblighi di protezione in criteri tecnici precisi per la scelta e la gestione dei respiratori, integrando i più recenti standard UNI (come la UNI 11719:2025).
La legge si rivolge principalmente a:
- Datori di lavoro che effettuano attività di demolizione, manutenzione, bonifica o altre lavorazioni con possibile esposizione ad amianto;
- Imprese di bonifica amianto;
- Coordinatori per la sicurezza nei cantieri;
- Responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
- Medici competenti, per gli aspetti di sorveglianza sanitaria connessi all’esposizione;
- Lavoratori esposti o potenzialmente esposti ad amianto;
- ATS (Agenzie di Tutela della Salute) per le funzioni di controllo e vigilanza.
Un aspetto cruciale riguarda l’obbligo preventivo in capo al datore di lavoro: prima di avviare qualsiasi intervento di demolizione o manutenzione, è mandatorio adottare ogni misura necessaria per mappare la presenza di materiali contenenti amianto (MCA).
Questo processo non si limita a un’ispezione visiva, ma richiede una ricerca attiva di informazioni presso i proprietari degli immobili.
- Censimento preventivo: verificare la presenza di amianto prima di aprire il cantiere.
- Indagine documentale: acquisire dati e certificazioni dai proprietari dell’immobile.
- Gestione dell’incertezza: se la presenza di amianto è dubbia, applicare subito le disposizioni del D.Lgs. 81/2008.
L’Articolo 5 stabilisce l’obbligo di dotare i lavoratori di respiratori specifici non appena si supera la soglia di esposizione definita dall’ art. 254 del d.lgs.81/2008.
La norma classifica gli interventi in tre livelli di protezione in base alla concentrazione di fibre:
Polvere di 1° livello:
- semimaschera filtrante FFP3 monouso (UNI EN 149:2009) oppure respiratore con semimaschera o pieno facciale con filtri P3 (UNI EN 143:2021);
- respiratori a ventilazione motorizzata (classi TM2P, TH3P, TM3P) con riferimenti a norme UNI EN specifiche
Attenzione ai limiti d’uso: le maschere FFP3 monouso sono consentite esclusivamente per interventi brevi (massimo 15 minuti) e a bassa intensità (ESEDI). La norma introduce inoltre un obbligo burocratico preciso: lo smaltimento del dispositivo deve essere tracciato esplicitamente nelle annotazioni del Formulario FIR.
Polvere di 2° livello:
Per il secondo livello, si alza la protezione:
- espiratore filtrante a ventilazione alimentata TM3P con pieno facciale, con requisiti prestazionali (sovrapressione permanente e portata minima indicata);
- respiratori isolanti per alimentazione di aria respirabile (classe 4, UNI EN 14594:2018) con portata minima indicata e pieno facciale;
- respiratori isolanti ad aria compressa a pressione positiva (UNI EN 14593-1:2018), con possibilità di portate maggiori se necessario.
Polvere di 3° livello:
Per le concentrazioni più pericolose, è obbligatorio l’isolamento totale dall’ambiente:
- respiratori isolanti (classe 4, UNI EN 14594:2018) e sistemi a pressione positiva (UNI EN 14593-1:2018);
- possibilità di ricorrere a indumenti protettivi ventilati e a tenuta di particelle.
L’art. 6 prevede che, prima di ogni utilizzo e secondo istruzioni del produttore, si effettuino:
- controllo delle condizioni generali;
- controllo del corretto funzionamento degli apparecchi di protezione respiratoria (APVR)
- un test di adattabilità (fit-test) all’inizio dell’utilizzo, poi almeno annualmente, e anche in caso di variazioni morfologiche dell’utilizzatore, richiamando la norma UNI 11719:2025.
La LR Lombardia n. 5/2026 introduce alcuni pilastri:
- DPI “per livelli” di rischio: la legge impone una selezione vincolata alla concentrazione di fibre, indicando quali dispositivi utilizzare per ogni scenario operativo.
- Limitazione sulle FFP3 monouso: l’utilizzo delle semimaschere è ammesso solo per interventi brevi (max 15 minuti) e a bassa intensità (ESEDI), con l’obbligo tassativo di tracciare lo smaltimento nel Formulario FIR.
- Fit-test obbligatorio e periodico: il test di tenuta (fit-test) diventa obbligatorio con cadenza annuale o ogni volta che cambiano le caratteristiche fisiche dell’operatore (es. barba, perdita di peso).
- Decontaminazione e registri. la norma impone procedure di decontaminazione rigorose in aree separate e l’obbligo di annotare ogni manutenzione o cambio filtri nel registro di protezione.
- Addestramento tracciabile: le competenze devono essere qualificate e i programmi formativi sono ora soggetti al controllo diretto di ATS nei piani di lavoro.
La Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 5:
- rafforza il sistema di protezione dei lavoratori esposti ad amianto
- dettaglia tecnicamente la scelta dei DPI respiratori in base al livello di esposizione
- introduce obblighi stringenti su fit-test, manutenzione, decontaminazione e registrazione
- valorizza il ruolo di controllo delle ATS
- integra in modo operativo il quadro del D.Lgs. 81/2008
Fonte: Regione Lombardia