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Interdizione post-partum: l’INL apre alla revisione del provvedimento in autotutela

L’INL ammette la revisione dell’interdizione post partum, distinguendo chiaramente questa tutela eccezionale dal congedo di maternità ordinario

Con la nota n. 1829 del 10 agosto 2026, l’ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di rivedere un provvedimento di interdizione post partum già adottato. Rispondendo a un preciso quesito di parere, l’Agenzia ha delineato le condizioni per l’eventuale riesame dell’atto in autotutela.

È fondamentale distinguere la tutela ordinaria da quella straordinaria:

  • Congedo di maternità obbligatorio: spetta automaticamente a tutte le lavoratrici madri per il periodo standard previsto dalla legge.
  • Interdizione post partum: misura ulteriore ed eccezionale che prolunga l’astensione dal lavoro fino al compimento del settimo mese di vita del bambino. Viene disposta dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) a seguito di un’apposita istruttoria

 

Rifacendogli agli articoli 6,7 e 17 del D.Lgs 151/2001 (Testo Unico Maternità/Paternità), l’interdizione post partum può essere concessa solo al verificarsi di sue condizioni contestuali:

  • Accertamento del rischio: sussistenza di mansioni o condizioni ambientali pregiudizievoli per la salute della madre o del neonato
  • Impossibilità di adibizione ad altre mansioni: assenza di soluzioni organizzative o tecniche interne che consentano il riposizionamento della lavoratrice in mansioni compatibili

 

La nota dell’INL specifica che l’interdizione ha natura di provvedimento amministrativo definitivo, in quanto conclude l’istruttoria ed produce effetti immediati. Tuttavia, tale definitività non preclude alla Pubblica Amministrazione l’esercizio del potere di autotutela. 

L’ispettorato può quindi riesaminare e rivedere il provvedimento già emesso ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies (annullamento d’ufficio) della Legge 241/1990, valutando la tipologia di vizio rilevato.

Nel bilanciare l’interesse pubblico con la tutela della lavoratrice, l’INL ricorda infine, in caso di annullamento d’ufficio, la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sent. n. 2755/2011) consente di limitare la retroattività dell’atto per evitare conseguenze manifeste d’ingiustizia, facendone decorre gli effetti dal momento della revisione.

Fonte  INL nota n. 1829/2026

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