L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 5484/2026, diffonde indicazioni operative aggiuntive per l’attività di vigilanza in materia di rischio da stress termico
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 5484/2026 del 07 luglio 2026 fornisce indicazioni operative aggiuntive per le attività di vigilanza e controllo nelle aziende, in materia di verifica rischio stress termico.
L’incremento della frequenza e dell’intensità dei fenomeni climatici estremi obbliga le aziende ad una particolare attenzione ai rischi da stress termico nei luoghi di lavoro, che devono essere oggetto di specifica valutazione.
INL nella nota indica che nel corso dei controlli ispettivi che si verificano nel periodo estivo, soprattutto nelle aziende appartenenti al settore edile, agricolo, logistico, lavori stradali e delivery, l’attività di controllo sarà prioritariamente orientata sulla verifica dell’effettiva attuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate.
Infatti, nella nota INL indica agli Ispettori quali aspetti dovranno verificare:
- Valutazione del rischio (DVR): integrazione del documento di valutazione dei rischi con il rischio da stress termico e previsione delle misure di prevenzione
- Organizzazione del lavoro: eventuale rimodulazione degli orari di lavoro
- Pause e rotazione dei lavoratori: effettiva concessione di pause in aree ombreggiate o climatizzate e rotazione dei lavoratori addetti alle mansioni maggiormente gravose
- Idratazione e DPI: disponibilità di acqua potabile e utilizzo di indumenti di lavoro idonei, leggeri, traspiranti e coprenti
- Informazione e formazione: adeguata informazione dei lavoratori e dei preposti sui rischi da calore, sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso
- Sorveglianza sanitaria: coinvolgimento del medico competente nell’individuazione di eventuali prescrizioni o limitazioni per i lavoratori maggiormente esposti o particolarmente vulnerabili
- Coinvolgimento del RLS/RLST: consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito della valutazione del rischio.
La nota specifica che il datore di lavoro è obbligato ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione, fino alla sospensione temporanea delle attività lavorative qualora le condizioni climatiche stabiliscano un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Analogo obbligo di intervento grava sul Preposto ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008, ove ricorrano condizioni di pericolo rilevate durante l’attività di vigilanza.
Fonte Ispettorato Nazionale del Lavoro nota n. 5484/2026