STA Medicina del Lavoro e Sicurezza

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Infortunio del lavoratore distaccato: obblighi e responsabilità secondo la Cassazione

La recente sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV, n. 46567 del 18 dicembre 2024, offre importanti chiarimenti sulle responsabilità del datore di lavoro distaccante e distaccatario in caso di infortunio.

La vicenda giudiziaria prende le mosse da un grave infortunio occorso a un lavoratore distaccato da MCFI presso un cantiere gestito da CMI, durante il montaggio di celle frigorifere. A causare l’incidente, un urto con una piattaforma di lavoro elevabile (PLE), manovrata da un dipendente della distaccataria, contro un pannello non ancorato correttamente. L’impatto ha provocato il crollo della scaffalatura, con gravi lesioni per il lavoratore.

La Corte d’Appello ha evidenziato le mancanze di entrambe le aziende coinvolte:

  • Distaccataria (CMI): mancata formazione specifica, assenza di informazione sui rischi, mancanza di procedure di emergenza, carenze nell’organizzazione e nella verifica delle misure di sicurezza;
  • Distaccante (MCFI): mancata formazione sui rischi generici, carenza di informazione e – punto cruciale – assenza di verifica preventiva delle condizioni di sicurezza del luogo di lavoro prima del distacco.

La Cassazione chiarisce che, sebbene l’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 81/08 attribuisca gli obblighi prevenzionistici al distaccatario nella fase esecutiva del lavoro, permane in capo al distaccante un dovere fondamentale: assicurarsi, prima del distacco, che le condizioni di sicurezza siano garantite.

Questo principio viene ribadito in coerenza con precedenti sentenze (Cass. Pen. Sez. IV, n. 31300/2013; n. 4480/2021), sottolineando che il datore di lavoro distaccante:

  • mantiene la posizione di garanzia fino all’avvio effettivo del distacco;
  • ha l’obbligo di accertare l’idoneità dei luoghi di lavoro;
  • non può trasferire tale obbligo mediante accordi contrattuali, poiché le norme antinfortunistiche sono inderogabili.

Alla luce di questa giurisprudenza, è essenziale che le imprese:

  • verifichino attentamente le condizioni di sicurezza presso i luoghi di lavoro del distaccatario;
  • documentino le attività di informazione e formazione dei lavoratori distaccati;
  • adottino un sistema di controllo periodico dei DPI e delle attrezzature fornite.

Fonte: Cassazione Penale, Sez. 4, 18 dicembre 2024, n. 46567 – Operaio travolto da una scaffalatura in metallo. Obblighi di protezione in caso di distacco

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