La Commissione Interpelli risponde: l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro non può ricoprire anche il ruolo di RLS
Entro i termini di salute e sicurezza sul lavoro, La Commissione Interpelli si pronuncia con l’Interpello n. 2/2026, pubblicato in risposta ad un quesito presentato dalla Regione Toscana ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 81/08.
Il tema del quesito riguarda il rapporto tra il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e quello di Ufficiale di Polizia Giudiziaria dell’organo di vigilanza competente per territorio, con riferimento alla possibile compatibilità tra i ruoli.
Come anticipato, il quesito presentato da Regione Toscana, richiede alla Commissione Interpelli un confronto sulla compatibilità tra il ruolo di RLS – aziendale e di sito – svolto all’interno di un’Azienda Sanitaria Locale e quello di Ufficiale di Polizia Giudiziaria appartenente al Dipartimento della Prevenzione – Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) della stessa Azienda, competente per territorio.
Per rispondere, la Commissione richiama il quadro normativo, focalizzandosi sia sulle disposizioni del D.Lgs 81/08 relative al RLS, sia sulle norme del Codice di procedura penale e della legge n. 833/1978 riguardanti le funzioni dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
La Commissione indica che il RLS è una risorsa interna al sistema aziendale di prevenzione, chiamata a svolgere funzioni di consultazione, partecipazione e rappresentanza dei lavoratori sui temi della salute e sicurezza. Il RLS si configura come interlocutore degli organi di vigilanza e può interfacciarsi loro, nonché sollecitarne l’intervento, nei casi previsti dalla normativa.
Il personale dell’organo di vigilanza invece, con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria esercita “funzioni pubblicistiche di controllo e accertamento, esercitate in posizione di terzietà”.
Rispetto a quanto emerso, La Commissione Interpelli osserva che le due figure rispondono a finalità differenti e operano in ambiti funzionali distinti. Per questo motivo, il documento afferma che “si delinea una commistione di ruoli” qualora il RLS svolga contemporaneamente anche il ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria con funzioni di organo di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro all’interno della medesima struttura.
L’interpello precisa, inoltre, che le disposizioni richiamate individuano “ruoli, finalità e ambiti funzionali distinti e non sovrapponibili” e che l’eventuale coincidenza delle due funzioni in capo al medesimo soggetto deve essere valutata alla luce dei principi di imparzialità, terzietà e corretta separazione delle funzioni previsti dall’ordinamento.