STA Medicina del Lavoro e Sicurezza

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Formazione sicurezza: la guida alle FAQ sull’Accordo Stato-Regioni 2025

In data 27 marzo 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso le 52 FAQ ufficiali relative all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

 Il documento, elaborato insieme a INAIL, INL e Regioni, rappresenta la bussola definitiva per aziende, formatori e professionisti per navigare la transizione verso il nuovo sistema formativo che entrerà a pieno regime a maggio 2026.

Attraverso l’analisi di quesiti tecnici, il documento chiarisce diversi aspetti operativi della formazione, tra cui:

  • requisiti per l’accreditamento degli enti formatori;
  • validità decennale dei crediti formativi;
  • nuove scadenze per l’aggiornamento dei preposti;
  • criteri minimi per il rilascio degli attestati;
  • restrizioni sull’uso della videoconferenza (obbligatoria per le attività pratiche);
  • definizione dei profili di responsabilità di docenti, tutor e datori di lavoro;
  • obbligatorietà della verifica finale per ogni tipologia di corso.

Di seguito alcuni quesiti riportati nel documento ufficiale:

Accreditamento e attestati: cosa cambia operativamente?

 Il Ministero mette ordine su due fronti critici:

  • Soggetti formatori: l’accreditamento ha valore strettamente territoriale. Un ente accreditato in una sola Regione non può operare “fuori confine” senza i necessari accreditamenti aggiuntivi.
  • Lavoratori: al contrario, gli attestati rilasciati sono validi in tutta Italia, garantendo la mobilità professionale.

​ Per quanto riguarda la struttura degli attestati le FAQ specificano che i contenuti minimi obbligatori per un attestato sono:

  • ​Denominazione del soggetto formatore.
  • ​Dati anagrafici del partecipante (incluso il codice fiscale).
  • ​Tipologia di corso, riferimento normativo e durata.
  • ​Modalità di erogazione (presenza, VCS, e-learning).
  • ​Firma del legale rappresentante (preferibilmente digitale).
  • ​Data e luogo.

Oltre ai requisiti minimi obbligatori, i soggetti formatori hanno la possibilità di inserire elementi aggiuntivi, come ad esempio la firma del docente o del responsabile del progetto formativo.

Per quanto riguarda le associazioni di categoria, l’onere di attestare il possesso dei requisiti avviene tramite autocertificazione, da presentare direttamente al soggetto committente, solitamente il datore di lavoro.

Codice ATECO e classi miste: come cambia la progettazione dei corsi di sicurezza?

Per quanto concerne la progettazione didattica, le FAQ chiariscono che l’indicazione del codice ATECO sull’attestato non è obbligatoria, pur restando una facoltà del soggetto formatore.

Il focus si sposta invece sulla qualità della progettazione: la composizione delle classi ‘multi-ATECO’ è consentita solo se i partecipanti appartengono a gruppi omogenei per mansioni e rischi.

In altri termini, la formazione deve abbandonare logiche standardizzate per aderire strettamente alle risultanze della valutazione dei rischi (DVR) specifica di ogni azienda.

Quando scade il titolo formativo e come gestire i nuovi inserimenti in azienda?

In merito alla validità della formazione, le FAQ chiariscono che il credito formativo decade definitivamente dopo un’assenza di aggiornamento superiore ai dieci anni: oltre tale limite, l’abilitazione perde efficacia e il percorso deve essere ripetuto integralmente.

 Parallelamente, il Ministero sancisce il superamento definitivo della consuetudine che permetteva di regolarizzare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione.                                                                                          La nuova linea guida è perentoria: la formazione deve essere erogata nel momento stesso in cui inizia l’attività lavorativa, o in occasione di nuove mansioni e attrezzature. Non è più ammesso, dunque, che un lavoratore operi senza aver prima ricevuto le nozioni di sicurezza necessarie.

Cosa cambia per la formazione per le attrezzature di lavoro?

In merito alle attrezzature di lavoro, le FAQ impongono un rigore assoluto: il riconoscimento della formazione pregressa è vincolato alla totale conformità dei contenuti con i nuovi standard. In assenza di una corrispondenza completa, non sono ammesse integrazioni parziali, obbligando il lavoratore a ripetere l’intero percorso.

Un esempio critico riguarda i Caricatori per Movimentazione Materiale (CMM): per questi è valida solo la formazione pregressa derivante da corsi per gru mobili (Accordo 2012), mentre sono esclusi i crediti relativi a gru su autocarro o escavatori. Per i titoli ritenuti validi, l’aggiornamento decorre dalla data dell’attestato originale.

Sul fronte dell’erogazione, il Ministero elimina ogni flessibilità digitale: sia i corsi base che gli aggiornamenti devono svolgersi esclusivamente in presenza fisica, escludendo e-learning e videoconferenza.

Il rapporto docente/discenti pari a 1:6 è obbligatorio durante le esercitazioni pratiche, ma non si applica alla verifica finale, che deve essere svolta individualmente.

Per i docenti, oltre ai requisiti del D.I. 06/03/2013, è prescritta un’esperienza pratica almeno triennale. Infine, una nota di demarcazione: mentre i carroponti devono adeguarsi ai nuovi standard, le gru a bandiera restano escluse dall’obbligo di abilitazione specifica.

Quali sono le novità introdotte per gli ambienti confinanti?

Il Ministero conferma un approccio di estremo rigore anche per gli ambienti confinati: le aziende dispongono di una finestra di soli 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo per completare i nuovi percorsi formativi.

La formazione già svolta può essere riconosciuta solo se pienamente conforme ai nuovi requisiti. In caso contrario, non è possibile integrare i contenuti mancanti: il corso deve essere ripetuto integralmente, soprattutto se la durata è inferiore alle 12 ore previste.

Formazione per datori di lavoro, dirigenti e preposti: cosa cambia?

Le recenti FAQ ministeriali delineano un quadro rigoroso per i vertici della sicurezza aziendale, introducendo obblighi modulari e scadenze più serrate.

1. Datore di Lavoro (RSPP)

Per chi assume direttamente l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l’iter formativo diventa modulare:

  • Struttura: Si compone di un modulo propedeutico, uno comune e specifici approfondimenti settoriali.
  • Pregressi: La formazione già effettuata resta valida, purché conforme alle norme vigenti al momento del rilascio dell’attestato.

2. Preposti: la figura più colpita dalle novità

Il ruolo del preposto subisce i cambiamenti più radicali, mirati a garantire una presenza e una preparazione costante:

  • Aggiornamento biennale: La cadenza passa da quinquennale a biennale.
  • Fase transitoria: In alcuni casi, l’allineamento ai nuovi standard potrebbe essere richiesto già entro un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo.
  • Addio all’E-learning: scompare la modalità asincrona. È ammessa esclusivamente la presenza fisica o la videoconferenza sincrona (solo per la parte teorica).

3. Dirigenti e Imprese Affidatarie

  • Uniformità metodologica: Dirigenti e preposti sono equiparati ai lavoratori per quanto riguarda i criteri formativi e la partecipazione attiva.
  • Modulo cantieri: Questa integrazione specialistica è obbligatoria esclusivamente per datori di lavoro e dirigenti di imprese che rivestono il ruolo di imprese affidatarie.

Fascicolo del corso: quali sono i nuovi obblighi di archiviazione e responsabilità?

Le FAQ chiariscono in modo puntuale i requisiti documentali necessari per attestare la regolarità delle attività formative:

  • Composizione del Fascicolo: è obbligatorio mantenere un fascicolo completo per ogni corso. Oltre ai documenti standard, deve includere l’elenco dei docenti con le relative firme, che deve essere tenuto chiaramente distinto dal registro delle presenze dei discenti.
  • Conservazione e durata: tutta la documentazione deve essere archiviata per un periodo minimo di 10 anni.
  • Responsabilità della custodia: in caso di corsi esterni, l’onere della conservazione ricade interamente sul soggetto formatore.                                                                                                                 In caso di formazione interna, la documentazione può essere gestita e conservata direttamente dal datore di lavoro.

Tutor e test finali: quali sono i nuovi standard per l’organizzazione dei corsi?

Le FAQ ministeriali forniscono indicazioni precise per garantire la qualità didattica e l’efficacia delle verifiche, delineando responsabilità e modalità operative:

Per i corsi destinati ai lavoratori, il requisito minimo dei 30 quesiti per il test finale va calcolato sull’intero percorso formativo e non deve essere applicato singolarmente a ogni modulo didattico.

Il ruolo del Tutor:

lapresenza di un tutor è mandatoria per tutta la formazione a distanza (e-learning e videoconferenza), mentre resta fortemente raccomandata per i corsi in presenza, specialmente in aule numerose.

le funzioni di docente e tutor devono rimanere distinte. Tuttavia, il ruolo di tutor può essere ricoperto da un dipendente dell’azienda presso cui si svolge il corso.

La verifica dell’apprendimento:

Sempre obbligatoria: Ogni percorso formativo, inclusi i moduli di aggiornamento, deve concludersi con un test di verifica.

Metodologia: In assenza di indicazioni specifiche fornite dall’Accordo, il soggetto formatore ha la facoltà di scegliere lo strumento di valutazione più idoneo (es. test scritto, colloquio orale o prova pratica).

Il “Quorum” delle 30 domande:

Per i corsi destinati ai lavoratori, il requisito minimo dei 30 quesiti per il test finale va calcolato sull’intero percorso formativo e non deve essere applicato singolarmente a ogni modulo didattico.

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