Linee guida UE sulla gestione del rischio amianto: pubblicato il nuovo documento dell’INL
L’ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato le nuove linee guida europee per la gestione della sicurezza dei lavoratori esposti all’amianto. Elaborata dall’Unità Salute e Sicurezza sul Lavoro della Commissione Europea in collaborazione con enti di settore, la guida aggiorna le indicazioni comunitarie sulla base dei più recenti sviluppi tecnici, giuridici e scientifici. Il testo, attualmente disponibile in lingua inglese, integra un ricco apparato pratico con oltre 50 fotografie di cantieri reali e più di 40 casi di studio.
Le linee guida non costituiscono un testo vincolante, ma un supporto operativo da interpretare in armonia con la legislazione nazionale e con la Direttiva 2009/148/CE. Il manuale è suddiviso in due sezioni principali:
- Primi 12 capitoli: hanno un carattere generale, applicabili a qualunque scenario di esposizione
- Capitoli 13-17: fanno riferimento a specifiche per contesti operativi e settori ad alto rischio
- Allegati tecnici: approfondimenti normativi, glossario e un capitolo dedicato ai codici EER e ai metodi di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto (MCA)
La valutazione deve identificare con accuratezza la presenza o la potenziale presenza di amianto nei luoghi di lavoro. Per essere considerata completa e rappresentativa, la valutazione deve analizzare l’origine e il grado di esposizione, i dati di monitoraggio dell’aria, il rischio per terzi e l’efficacia delle misure adottate.
L’aggiornamento della valutazione del rischio è obbligatorio al verificarsi di specifiche condizioni:
- Deterioramento, danno o degradazione contenenti amianto (MCA)
- Modifiche nelle procedure di lavoro o nei sistemi di abbattimento delle fibre
- Esiti dei campionamenti ambientali con concentrazioni superiori ai valori previsti
- Rinvenimento di ulteriore amianto non mappato in precedenza
- Eventi straordinari quali incendi, allagamenti, esplosioni o crolli strutturati
- Entrata in vigore di nuove disposizioni legislative
L’esposizione professionale deve rimanere tassativamente al di sotto dei valori limite. In conformità al quadro normativo UE, dal 21 dicembre 2029 i datori di lavoro dovranno rispettare i seguenti limiti ponderati sulle 8 ore (TWA):
- 0,01 fibre/cm³: se il conteggio include fibre con larghezza inferiore a 0,2 µm
- 0,002 fibre/cm³: se tali fibre sottili non vengono incluse nella misurazione
Nella gestione operativa del rischio, il datore di lavoro deve applicare la rigorosa gerarchia dei controlli:
- Eliminazione: bonifica e rimozione definitiva dei materiali pericolosi
- Misure tecniche: confinamento degli ambienti, bagnatura delle superfici e sistemi di esposizione e procedure di lavoro sicure
- DPI (Dispositivo di Protezione Individuale): adozione di tute e apparecchi di protezione respiratoria (RPD) conformi al Regolamento UE 2016/425, da utilizzare qualora le misure tecniche non azzerino il rischio
La formazione è un pilastro fondamentale e deve interessare tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti. I percorsi formativi devono coprire il riconoscimento dei materiali, il corretto uso dei DPI respiratori, le tecniche di manipolazione e incapsulamento, la gestione dei rifiuti e i protocolli di emergenza in caso di rilascio incontrollato di fibre.
Contestualmente, è sempre obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Il medico competente valuta lo stato di salute dei lavoratori e stabilisce, nei casi previsti dalla norma, la prosecuzione dei controlli medici anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa a rischio.
Fonte Guidelines for managing asbestos related health and safety risks at work”