STA Medicina del Lavoro e Sicurezza

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Formazione sicurezza per Docenti di scuola e Università: l’interpello del 18 settembre chiarisce alcuni obblighi

La Commissione Interpelli con interpello n. 1/2025 del 18 settembre 2025, chiarisce alcuni punti in merito all’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il personale docente di scuole e università, e in particolare sulla possibilità di partecipare a corsi per il rischio basso

L’Università degli Studi di Udine presenta un quesito in merito a percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da applicare al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università.

La richiesta di chiarimento riguarda la possibilità che i docenti che non siano esposti a rischi medi o alti possano frequentare corsi di formazione specifica individuati per il rischio basso, fermo restando che i contenuti e la durata della formazione dipendono dall’esito della valutazione dei rischi svolta dal datore di lavoro.

In risposta, la Commissione Interpelli fornisce in prima battuta richiami alla normativa di riferimento:

  • l’articolo 37, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro di garantire una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza per ogni lavoratore in relazione ai rischi specifici;
  • l’Accordo Stato-Regioni Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025, che ha sostituito gli accordi del 2011 e del 2016, definendo i contenuti e la durata minima dei corsi di formazione; in particolare la Parte II dell’Accordo Stato Regioni, al Punto 2.1 “Corso per lavoratori” che prevede: “La formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”;
  • la classificazione ATECO 2007, che colloca il settore Istruzione (codice 85) tra le attività a rischio medio, con obbligo di formazione specifica pari almeno a 8 ore;
  • le “condizioni particolari” dell’Accordo 2025, che permettono ai lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, di poter frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione;
  • l’interpello n. 11/2013, che già aveva sottolineato come la durata della formazione dovesse dipendere dalle mansioni effettivamente svolte e non solo dal codice ATECO di appartenenza.

Dopo il richiamo normativo, la risposta:

  • il personale docente che, sulla base della valutazione dei rischi aziendale, non sia esposto – neppure saltuariamente – a rischi classificabili come medi o alti, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso;
  • resta fermo l’obbligo del datore di lavoro di garantire che i contenuti formativi siano adeguati ai rischi effettivi emersi dalla valutazione, anche se diversi da quelli generalmente associati al settore di appartenenza.

L’interpello n.1/2025 specifica che se la valutazione dei rischi dimostra che i docenti non sono esposti a rischio medio o alto, possono frequentare corsi di formazione specifica per rischio basso.

Ricordiamo che il datore di lavoro attraverso la valutazione dei rischi, il DL stabilisce il livello di rischio a cui sono esposti i docenti e a programmare la formazione.

Fonte: Interpello n. 1/2025 del 18 settembre 2025

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