Regione Veneto pubblica le FAQ con alcuni chiarimenti operativi su diversi temi dell’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 con risposte ai dubbi interpretativi emersi nella prima fase di applicazione
Le FAQ di Regione Veneto esordiscono chiarendo da subito gli intenti del documento: le FAQ non intendono introdurre nuove disposizioni, ma semplicemente chiarire alcuni punti dell’Accordo Stato-Regioni. Chiaramente le FAQ si considerano superabili da eventuali successivi chiarimenti nazionali.
- Individuazione dei corsi abilitanti per i quali, dopo dieci anni senza aggiornamento, va ripetuta la formazione di base
Le FAQ precisano che la regola secondo cui, dopo dieci anni senza aggiornamento, non è più possibile riprendere la funzione senza ripetere il percorso formativo riguarda i percorsi abilitanti alla funzioni di: RSPP/ASPP, DL RSPP, CSP/CSE, operatori addetti all’utilizzo di attrezzature di cui all’art. 73 del D. Lgs 81/2008 ed infine i lavoratori dipendenti o autonomi e i datori di lavoro che operano in ambienti confinati o con sospetto inquinamento. - Aggiornamento di ASPP e RSPP
“Gli RSPP e gli ASPP per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all’atto dell’affidamento dell’incarico, che nel quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico abbiano partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto. […]
Entro il decimo anno dal conseguimento del titolo abilitativo, il quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico deve considerarsi mobile (prendendo a riferimento la data di affidamento dell’incarico).“ - Ripetizione dell’intera formazione per RSPP e ASPP rimasti senza aggiornamento per dieci anni
Le FAQ chiariscono che, in assenza di aggiornamento per dieci anni, l’ASPP o il RSPP deve ripetere il Modulo C quando beneficia dell’esonero dai Moduli A e B per titolo di laurea. Chi non beneficia di tale esonero deve invece frequentare nuovamente l’intero percorso costituito dai Moduli A, B e C. - Esperienza pratica dei docenti nei corsi di abilitazione attrezzature e per addetti ad attività in spazi confinati
Le FAQ specificano che nei corsi relativi agli ambienti confinati e alle attrezzature di lavoro, il requisito dell’esperienza pratica triennale nel settore da parte dei docenti può essere dimostrato attraverso:- “l’aver operato in spazi confinati o con l’attrezzatura di riferimento e/o
- l’aver maturato esperienza come docenti e/o co-docenti nella formazione anche della parte pratica negli anni precedenti all’entrata in vigore dell’ASR 2025.“
- Tale esperienza può essere dimostrata, ad esempio, mediante contratti di lavoro con l’indicazione delle mansioni svolte o tramite l’elenco dei corsi nei quali è stata prestata la docenza pratica.