STA Medicina del Lavoro e Sicurezza

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Corsi di formazione sulla sicurezza: bozza del nuovo accordo Stato Regioni

08 novembre 2024

Report della Conferenza Stato-Regioni con seduta ordinaria del 07 novembre 2024

La Conferenza Stato-Regioni rinvia a data da destinarsi, l’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e
sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Fonte Conferenza Stato Regioni

05 novembre 2024

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde con l’interpello n. 6/2024 al quesito di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza – formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale

Il Consiglio nazionale degli ingegneri richiede indicazioni al Ministero del Lavoro in merito alla periodicità dell’aggiornamento della formazione del PREPOSTO.

In particolare, segnaliamo il quesito:
“andrebbe chiarito e precisato (TESI A) se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’art.37 d.lgs. n.81/2008, oppure (TESI B) se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.”

Il Ministero del Lavoro, riprendendo l’art. 37 del D.lgs 81/08, risponde con l’interpello n.6/2024 in questo modo all’istanza “In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021”. 

Quindi la periodicità dell’aggiornamento della formazione per il Preposto è quinquennale, fino alla pubblicazione del nuovo accordo Stato Regioni.

Inoltre, in merito alla prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994, il Ministero segnala che gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo Stato-Regioni. Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento.

Fonte Interpello n. 6/2024 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Lo scorso 13 maggio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica la “bozza definitiva” del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione relativa a salute e sicurezza sul lavoro. Ora, si attende esclusivamente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Dopo un lungo periodo di attesa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la bozza definitiva dell’Accordo Stato Regioni che entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista nei prossimi mesi.

L’Accordo Stato Regioni, ha per scopo quello di uniformare e aggiornare le norme in materia di sicurezza sul lavoro, definendo con precisione:

  • Durata e contenuti minimi dei corsi obbligatori per datori di lavoro, preposti e dirigenti.
  • Modalità di verifica finale dell’apprendimento e di monitoraggio dell’efficacia della formazione.
  • Il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento (sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa).

Tra le novità presenti nella bozza definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni, i principali cambiamenti riguardano la formazione di:

Sono stati inseriti, inoltre, corsi di formazione per macchine/attrezzature precedentemente non normate, ovvero:

Non solo, sono anche definiti gli obiettivi e i contenuti formativi del corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’art.2, lett. d), del DPR n. 177/2011.

Dal punto di vista dell’organizzazione dei corsi, invece, sono fornite alcune indicazioni che il formatore dovrà considerare, ad esempio:

  • Dovrà essere predisposto e archiviato un “Verbale delle verifiche finali”, su supporto cartaceo o elettronico.

Novità soggetti formatori – “nuovo” Accordo Stato Regioni

Nella “bozza definitiva” del nuovo Accordo Stato Regioni, i soggetti formatori dei corsi di formazione e aggiornamento (compresi seminari e convegni) vengono classificati come soggetti “istituzionali”, soggetti “accreditati” e altri soggetti.

  • Soggetti Istituzionali
    Dei primi fanno parte le amministrazioni pubbliche (es. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, della salute, dell’ambiente, dell’interno, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Università, istituzioni scolastiche, INAIL, INL, Corpo nazionale dei vigili del fuoco – o corpi provinciali per Trento e Bolzano – Formez, SNA, Ordini e collegi professionali) e le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, nei confronti del proprio personale.
  • Soggetti accreditati
    sono i formatori accreditati secondo il modello definito in ogni Regione e Provincia autonoma, ed è necessario che abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro (opportunamente documentata). In deroga, solo per i corsi di formazione destinati a lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente l’accreditamento regionale senza il requisito dell’esperienza.
  • Altri soggetti
      • fondi interprofessionali di settore, nel caso in cui il loro statuto li identifichi come erogatori diretti di formazione;gli Organismi Paritetici, come individuati dall’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis dello stesso articolo;
    • le associazioni sindacali di datori di lavoro o dei lavoratori di maggiore rappresentatività a livello nazionale (secondo criteri quali: presenza di sedi in almeno metà delle province italiane, distribuite tra nord, centro, sud e isole; consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato; numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione).

Quando entrerà in vigore il nuovo Accordo Stato Regioni?

La data precisa di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione non è ancora stata ufficializzata.

La bozza dell’accordo stabilisce un periodo di transizione di un anno, finalizzato a consentire il graduale adeguamento alle nuove disposizioni. Durante questo lasso di tempo, saranno ancora validi i corsi che rispondono ai requisiti dei precedenti accordi.

Fonte “Bozza definitiva” accordo stato Regioni

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