Aggiornamento settembre 2025 – Rentri procedura operativa di richiesta rimborso per versamento contributo annuale errato
RENTRI: decreto direttoriale n. 254/2024: manuali
Con Decreto Direttoriale del 12 dicembre 2024 n. 254, emanato ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera f) del decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è stata approvata la seguente documentazione:- Manuale per la tenuta del registro di carico e scarico con i servizi di supporto;
- Manuale per l’emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto;
- Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori;
- Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti delegati;
- Manuale per l’accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione.
Aggiornamento febbraio 2025 – chiarimenti a seguito dell’emendamento approvato in sede di conversione del c.d. DL “Mille Proroghe”
Nell’ambito dell’iter di conversione in legge del Decreto Milleproroghe (DL 202/2024), è stato inserito un emendamento che prevede il rinvio della scadenza del 13 febbraio 2025 per l’iscrizione a RENTRI. Tuttavia, questa modifica normativa non è ancora definitiva e sta generando incertezze tra le aziende coinvolte, con il rischio di comportamenti non conformi che potrebbero esporre a sanzioni.
Affinché il rinvio diventi effettivo, sarà necessario attendere:
- L’entrata in vigore della legge di conversione del DL “Mille proroghe”, prevista tra fine febbraio e inizio marzo 2025.
- L’emanazione del decreto ministeriale che definirà ufficialmente i nuovi termini di iscrizione.
Situazione attuale: scadenze e obblighi vigenti
Al momento, la scadenza del 13 febbraio 2025 resta confermata per i soggetti appartenenti al primo scaglione di iscrizione a RENTRI.
Inoltre, a partire da tale data:
- Il formulario di trasporto rifiuti deve essere redatto secondo il nuovo modello.
- Le annotazioni di carico e scarico devono essere registrate nel nuovo modello di registro rifiuti.
Vidimazione del registro rifiuti
Ricordiamo che il nuovo modello cartaceo di registro rifiuti, destinato ai soggetti che non utilizzano un software gestionale autonomo o il registro digitale RENTRI, deve essere vidimato presso la Camera di Commercio prima dell’utilizzo.
I vecchi modelli di registro e formulario sono validi fino al 12 febbraio 2025 e non potranno più essere impiegati.
Non appena si avranno notizie certe e sarà pubblicato il decreto ministeriale con le nuove disposizioni, forniremo tutti gli aggiornamenti necessari.
Aggiornamento gennaio 2025 – Pubblicati i 3 Decreti Direttoriali RENTRI
RENTRI: decreto direttoriale n. 255/2024: procedura di accreditamento
Il Decreto Direttoriale n. 255/2024 definisce la procedura di accreditamento per enti, amministrazioni e organi di controllo previsti dall’articolo 19, comma 4, del D.M. 59/2023.La procedura di accreditamento avviene esclusivamente in modalità telematica tramite il portale ufficiale RENTRI.
La procedura si attiva con il primo accesso di una persona fisica, autenticata mediante il proprio dispositivo di identità digitale, che presenta la richiesta di accreditamento per l’ente o l’area organizzativa. L’identificazione avviene tramite interoperabilità con l’indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione.Una volta inoltrata la domanda, il sistema RENTRI invia una notifica all’indirizzo PEC dell’ente, con l’esito della richiesta di accreditamento.Fonte Decreto Direttoriale n. 255/2024RENTRI: decreto direttoriale n. 254/2024: manuali
Con Decreto Direttoriale del 12 dicembre 2024 n. 254, emanato ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera f) del decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è stata approvata la seguente documentazione:- Manuale per la tenuta del registro di carico e scarico con i servizi di supporto;
- Manuale per l’emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto;
- Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori;
- Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti delegati;
- Manuale per l’accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione.
RENTRI: decreto direttoriale n. 253/2024: sistemi di geolocalizzazione
Il Decreto Direttoriale del 12 dicembre 2024 n. 253 definisce i criteri tecnici funzionali per l’individuazione dei sistemi di geolocalizzazione sulla base di quanto previsto dall’art. 16 del DM 59/2023 ed è stata fissata la data a partire dalla quale le informazioni afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione devono essere rese disponibili.Fonte Decreto Direttoriale del 12 dicembre 2024 n. 253Aggiornamento dicembre 2024 – Albo Nazionale Gestori Ambientali guida per imprese e associazioni
Aggiornamento novembre 2024 – Ambiente DEMO disponibile anche dopo il 15 dicembre 2024
Sul sito web di RENTRI, è attiva la versione DEMO accessibile anche dopo il 15/12/2024, con regole d’accesso e funzionalità analoghe a quelle del portale ufficiale e permetterà:- di analizzare le informazioni che dovranno essere trasmesse in sede di registrazione;
- di verificare le funzionalità offerte dai servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico in formato digitale;
- di verificare le funzionalità offerte dai servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la vidimazione e emissione dei nuovi formulari di identificazione del rifiuto in formato cartaceo;
- di testare le regole e le procedure per l’interoperabilità tra i sistemi informativi degli utenti e RENTRI.
Aggiornamento novembre 2024 – Stampa nuovo modello di registro di carico e scarico cartaceo
Dal 4 novembre gli operatori possono stampare, dall’area pubblica del sito RENTRI, il format del registro di carico e scarico cartaceo da portare alla Camera di commercio per la vidimazione, così come previsto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n.59.I nuovi modelli possono essere vidimati a partire dalla stessa data ma potranno essere utilizzati solo a partire dal 13 febbraio 2025.Questa possibilità è dedicata a quegli operatori che, dal 13 febbraio 2025 sino all’iscrizione, dovranno tenere il registro di carico e scarico con i nuovi modelli in formato cartaceo.Non è invece di interesse per gli operatori tenuti ad iscriversi entro il 13 febbraio 2025 (ovvero impianti di trattamento, trasportatori ed intermediari di rifiuti nonché produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti) che terranno da subito il registro in modalità digitale.I fogli da vidimare, in formato A4, devono essere accompagnati da un frontespizio che può essere precompilato attraverso il servizio messo a disposizione dal RENTRI.Gli operatori possono stampare e portare a vidimare anche solo pagine bianche, senza filigrana del modello.Ricordiamo che dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i modelli di cui al Decreto Ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, anche se già vidimati.Fonte RENTRIImmodificabilità del registro rifiuti in formato digitale
Aggiornato il documento informativo che fornisce indicazioni sulla gestione del registro cronologico di carico e scarico in formato digitale (sito Rentri).L’aggiornamento include le indicazioni fornite dalla Direzione Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in risposta ai quesiti presentati da un’associazione nazionale rappresentativa delle aziende produttrici di software gestionali.Sono stati inseriti esempi di soluzioni gestionali efficaci per garantire l’integrità e l’immodificabilità del registro carico/scarico digitale come documento informatico, insieme a istruzioni specifiche per la firma digitale dei file xml relativi al registro.Nello specifico, la caratteristica di immodificabilità del registro riguarda la disciplina sulla formazione, gestione e conservazione dei vari documenti informatici generati.L’immodificabilità è riferita al registro cronologico “prodotto con sistemi meccanografici” che nell’ambito del RENTRI si materializza nel file XML del registro cronologico predisposto secondo i modelli XSD pubblicati nel portale RENTRI. Il file, prodotto dai servizi di supporto o dai sistemi gestionali, rappresenta il registro che l’impresa è tenuta ad esibire.Il registro, contenente tutte le annotazioni eseguite alla data, potrà, ai fini della consultazione, essere riprodotto conformemente al layout definito dal DM 59 (il formato PDF è considerato una “stampa”), piuttosto che esaminato nella forma XML.Il formato del file XML prodotto è nativamente strutturato per garantirne l’immodificabilità. Infatti, il registro cronologico in formato XML secondo lo schema XSD definito in RENTRI prevede già una firma a chiusura di ogni ciclo di esportazione, appositamente al fine di blindare tutto il pacchetto di dati esportato (per questo motivo tale firma può essere considerata “firma tecnica”). In fase di formazione è opportuno che la firma a chiusura di ogni export XML del registro sia riconducibile alla titolarità del registro o sia una firma qualificata, per quanto si tratti solo di una sottoscrizione tecnica.Per maggiori dettagli, visita il sito di RENTRI, clicca QUIStampa nuovo modello di registro di carico e scarico cartaceo
Dal 4 novembre gli operatori possono stampare, dall’area pubblica del sito RENTRI, il format del registro di carico e scarico cartaceo da portare alla Camera di commercio per la vidimazione, così come previsto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n.59.I nuovi modelli possono essere vidimati a partire dalla stessa data ma potranno essere utilizzati solo a partire dal 13 febbraio 2025.Questa possibilità è dedicata a quegli operatori che, dal 13 febbraio 2025 sino all’iscrizione, dovranno tenere il registro di carico e scarico con i nuovi modelli in formato cartaceo.Non è invece di interesse per gli operatori tenuti ad iscriversi entro il 13 febbraio 2025 (ovvero impianti di trattamento, trasportatori ed intermediari di rifiuti nonché produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti) che terranno da subito il registro in modalità digitale.I fogli da vidimare, in formato A4, devono essere accompagnati da un frontespizio che può essere precompilato attraverso il servizio messo a disposizione dal RENTRI.Gli operatori possono stampare e portare a vidimare anche solo pagine bianche, senza filigrana del modello.Ricordiamo che dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i modelli di cui al Decreto Ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, anche se già vidimati.Fonte RENTRINuove funzionalità della piattaforma RENTRI
Il 19 settembre sul sito del RENTRI sono state inaugurate nuove funzionalità. Nell’area “servizi per l’interoperabilità” è stato rilasciato il servizio di validazione strutturale dei dati del registro informatico come previsto dalla modalità operativa 17 “Specifiche tecniche” al punto 17.4 e dalla Modalità operativa 8 “Vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico”, specificatamente per il controllo tra i dati del registro informativo e i dati trasmessi al RENTRI. Il servizio di validazione è accessibile anche in area riservata “Operatori “ e “Soggetti Delegati”.Aggiornata la documentazione delle API, per consentire l’indicazione di più intermediari e per la revisione della validazione dei codici fiscali.Inoltre, in ambiente DEMO, è stata rilasciata l’area “Produttori di rifiuti non iscritti” che consente ai Produttori di rifiuti che non devono iscriversi al RENTRI o che si iscriveranno in un momento successivo di registrarsi per vidimare digitalmente ed emettere i FIR cartacei.Pubblicato il manuale per la gestione del registro cronologico di carico e scarico tramite il servizio di supporto
Su rentri.gov.it è disponibile il manuale con le istruzioni che gli operatori devono seguire, in ambiente DEMO, per usufruire del servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI, per l’assolvimento degli adempimenti agli obblighi di trasmissione dei dati previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59.In particolare, vengono illustrate le procedure per:- La vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico tenuto dall’operatore in locale
- La compilazione e gestione del registro cronologico di carico e scarico in formato digitale
- La trasmissione al RENTRI dei dati annotati nel registro.
Pubblicata la DEMO RENTRI e il manuale contenente le istruzioni per l’accesso
Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica avvia una fase sperimentale, su base volontaria, del RENTRI per avvicinare gli utenti al sistema in modo da familiarizzare con le procedure e gli adempimenti e, laddove necessario, migliorarne l’usabilità prima dell’avvio ufficiale.La sperimentazione avviene tramite un’area dimostrativa, RENTRI-DEMO, con regole d’accesso e funzionalità analoghe a quelle del portale ufficiale, e, oltre a consentire la risoluzione tempestiva di eventuali aspetti tecnici legati all’uso del sistema informativo.Ricordiamo che la piena operatività del Rentri decorrerà dal 15 dicembre 2024 come stabilito dall’articolo 13 del Decreto 4 aprile 2023, n.59 così come chiarito dal Decreto Direttoriale del 21 settembre 2023, n.97.L’ambiente DEMO di RENTRI rimarrà comunque sempre accessibile, anche dopo la piena operatività del RENTRI.Consulta la DEMO.Gli operatori possono consultare il manuale contenente le istruzione per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI in ambiente DEMO.Pubblicato il Decreto che riguarda la modalità di compilazione dei modelli del RENTRi
Tracciabilità dei rifiuti – Pubblicato il decreto sulle modalità di compilazione dei modelli di cui all’ art. 4 e all’art. 5 del D.M. n.59 del 2023 “RENTRI”.Pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente della sicurezza energetica n.251 del 19 dicembre 2023 che definisce le modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. n.59 del 2023 (Decreto RENTRI):- le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento;
- le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori;
- i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori;
- le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti.
- Modalità operative per l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori (modalità 1-3)
- Modalità operative per la gestione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto (di seguito FIR) in formato cartaceo (modalità 4-7)
- Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante sistemi gestionali (modalità 8-10)
- Modalità operative per la trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante interoperabilità (modalità 11-12)
- Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR e per la trasmissione dei dati mediante servizi di supporto (modalità 13-15)
- Requisiti e specifiche tecniche (modalità 16-18)