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Aggiornamento della candidate list con nuove sostanze pericolose

Riportiamo l’aggiornamento della Candidate List di ECHA con l’aggiunta di nuove sostanze.

Ultimo aggiornamento marzo 2026 – Aggiunte 2 nuove sostanze

Il 4 febbraio 2026 l’ECHA aggiunge 2 nuove sostanze alla Candidate List REACH:

  • n-esano
  • 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoro-metil) etiliden] difenolo e suoi Sali (BPAF)

Queste nuove sostanze sono utilizzate, ad esempio, nella formulazione, nella lavorazione dei polimeri, nei rivestimenti, negli agenti di pulizia e come regolatori di processo e agenti di reticolazione, rispettivamente.

Voci aggiunte all’elenco dei candidati il 4 febbraio 2026:

L’elenco contiene ora 253 voci, alcune delle quali sono gruppi di sostanze chimiche, quindi il numero complessivo di sostanze chimiche interessate è più elevato.

Di seguito si ricordano gli adempimenti che potrebbero diventare applicabili a seguito dell’inserimento di una sostanza in Candidate List:

  • Notifica SCIP
  • Notifica ad ECHA ai sensi dell’art. 7 comma 2 del REACH
  • Aggiornamento comunicazione ex. Art. 33 regolamento REACH
  • Aggiornamento schede di sicurezza
  • Aggiornamento della relazione tecnica emissioni ex. Art. 271 c. 7-bis D.Lgs. 152/06

Fonte Echa


La sostanza che entra a far parte della candidate list contiene caratteristiche persistenti e bioaccumulabili e in genere viene utilizzata in qualità di ritardante di fiamma in molti settori produttivi.

L’ECHA conferma l’aggiunta dell’1,1′-(etan-1,2-diil)bis[pentabromobenzene] (DBDPE) all’elenco delle SVHC.

Tale candidatura, supporterà il lavoro di restrizione sui ritardanti di fiamma bromurati.

In futuro, questa nuova sostanza candidata, potrebbe essere inserita nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione.
Se una sostanza rientra in questo elenco, le aziende non possono prevederne l’utilizzo, a meno che non ne richiedano l’autorizzazione e la Commissione Europea non ne autorizzi l’utilizzo.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006, cosiddetto REACH – le aziende hanno obblighi giuridici quando la loro sostanza è inclusa, da sola, in miscele o in articoli, nell’elenco delle sostanze candidate.

  • Gli importatori e i produttori di articoli contenenti una di queste sostanze, presenti nell’elenco delle candidate, devono notificarlo all’ECHA entro sei mesi dalla data in cui la stessa sostanza è stata incluso nell’elenco
  • I fornitori UE e EEA di sostanze presenti nell’elenco, fornite da sole o in miscele, devono aggiornare la Scheda di Sicurezza che forniscono ai propri clienti.
  • Come previsto dalla direttiva quadro sui rifiuti, le aziende devono notificare all’ECHA se gli articoli da loro prodotti contengono sostanze SVHC in una concentrazione superiore allo 0,1% (p/p).
  • In base al regolamento Ecolabel Ue, i prodotti contenenti SVHC non possono ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel

Il 25 giugno 2025 l’ECHA pubblica l’aggiornamento dell’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC – Substances of Very High Concern), con nuove 3 sostanze.

Queste sostanze chimiche sono utilizzate nei cosmetici, nei prodotti per la cura personale, nei profumi e nelle fragranze, in lubrificanti e grassi, in prodotti per la cura dell’automobile e in prodotti per il trattamento tessile e coloranti.

Le 3 nuove sostanze incluse sono:

  • 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane: molto persistente e molto bioaccumulabile;
  • Decamethyltetrasiloxane: molto persistente e molto bioaccumulabile;
  • Tetra(sodium/potassium) 7-[(E)-{2-acetamido-4-[(E)-(4-{[4-chloro-6-({2-[(4-fluoro-6-{[4-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazine-2-yl)amino]propyl}amino)-1,3,5-triazine-2-yl]amino}-5-sulfonato-1-naphthyl)diazenyl]-5-methoxyphenyl}diazenyl]-1,3,6-naphthalenetrisulfonate;
    Reactive Brown 51: tossico per la riproduzione.

Ora, nella Candidate List, ossia l’elenco delle sostanze candidate all’autorizzazione per essere incluse nell’allegato XIV del Regolamento REACH, vanta 250 voci.

Fonte ECHA – Candidate List


Trifenil fosfato

In via eccezionale rispetto alla periodicità solita, la Candidate List è stata aggiornata e conta ora 242 voci.

In data 7 novembre 2024, l’Agenzia Europea della Chimica (ECHA) ha pubblicato un aggiornamento della Candidate List. Le SVHC-CL (Substances of Very High Concern) candidate ad essere incluse in allegato XIV del Regolamento REACH sono ad oggi 242.

L’aggiornamento ha riguardato infatti l’aggiunta di una sola sostanza, di seguito il prospetto della sua identità:

SostanzaCAS/ECMotivo di inclusioneUsi principali
Trifenil fosfato115-86-6204-112-2Interferente endocrino
(art. 57(f))
Questa sostanza viene utilizzata come ritardante di fiamma e plastificante nelle formulazioni di polimeri, adesivi e sigillanti.

Ricordiamo che è estremamente importante verificare se il nuovo aggiornamento della Candidate List abbia un impatto sui prodotti commercializzati, collaborando con i fornitori e coinvolgendoli nell’analisi dei prodotti, al fine di gestire al meglio gli obblighi di conformità previsti dal Regolamento REACH, tra cui l’aggiornamento di dichiarazioni, SDS e notifiche precedentemente inviate, nonché le pertinenti comunicazioni ai clienti.

Fonte ECHA – Candidate List

bi(a.a.dimethylbenzylperoxide)

A fine giugno, l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) aggiorna la Candidate List, che al momento include 241 sostanze considerate estremamente preoccupanti (SVHC) e quindi candidate per essere aggiunte nell’allegato XIV del Regolamento REACH.

La nuova sostanza chimica aggiunta, il perossido di bis(α,α-dimetilbenzile), è tossica per la riproduzione e viene utilizzata come coadiuvante tecnologico, ad esempio come ritardante di fiamma.

Di seguito una panoramica dettagliata sull’identità e gli usi di questa nuova sostanza:

SostanzaCAS/ECMotivo dell’inclusione nella lista ECHAUtilizzi principali
bi(a.a.dimethylbenzylperoxide)80-43-3201-279-3Sostanza reprotossicaFabbricazione di polimeri, come iniziatore di polimerizzazione, reticolante o ritardante di fiamma.

L’inclusione nella Candidate List non proibisce l’utilizzo di queste sostanze come tali, in miscele o articoli, ma richiede alle aziende di rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento REACH e l’obbligo di notifica SCIP, nel caso in cui fossero presenti in articoli con concentrazione superiore allo 0,1% in peso.

È importante analizzare l’impatto di questo aggiornamento sui prodotti in commercio, lavorando a stretto contatto con i propri fornitori e coinvolgendoli nell’analisi dei prodotti. Questo permette di gestire al meglio gli obblighi di conformità stabiliti dal REACH e di aggiornare le dichiarazioni o le notifiche inviate in precedenza, informando adeguatamente i clienti.

Fonte ECHA

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