STA Medicina del Lavoro e Sicurezza

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L’individuazione del preposto è un obbligo?

Nuovi chiarimenti sulla figura del preposto sono stati forniti dal Ministero del Lavoro con il nuovo interpello n. 4/2024

L’Interpello n. 4/2024 della Commissione Sicurezza del Ministero del Lavoro fornisce la corretta interpretazione dell’articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008 sul tema del preposto alla sicurezza, in seguito alle modifiche apportate dalla Legge n. 215/2021.

Il quesito, sollevato dalla Camera di Commercio di Modena, riguarda il ruolo del “preposto” nei contratti di appalto o subappalto. I principali quesiti  posti alla commissione sono:

  • Obbligatorietà della figura del preposto: se è sempre obbligatorio avere un preposto anche quando l’attività è svolta da due lavoratori indipendenti, ciascuno responsabile del proprio compito, senza funzioni di coordinamento reciproco.
  • Individuazione del preposto: se il preposto deve essere fisicamente presente presso il committente o può essere un responsabile esterno, come un project manager, che non si reca sul luogo di lavoro.
  • Unico lavoratore: se è obbligatorio nominare un preposto anche in attività svolte da un solo lavoratore 

La Commissione  nel documento ribadisce che:

  • Il ruolo del preposto è considerato essenziale per garantire la sicurezza sul lavoro e la sua nomina è sempre obbligatoria in regime di appalto o subappalto
  • Il datore di lavoro non può fungere da preposto se non come “extrema ratio”, ovvero solo in situazioni di minima complessità organizzativa
  • Se l’attività è svolta da un solo lavoratore, il datore di lavoro assume le funzioni di preposto.
  • Il preposto deve essere fisicamente presente sul luogo di lavoro per adempiere efficacemente ai propri compiti; non può essere un responsabile esterno che non visita il sito. 

L’interpello precisa che “proprio in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi”.

In conclusione, è sempre obbligatorio nominare un preposto nelle attività in appalto o subappalto, e tale figura deve essere in grado di svolgere concretamente i propri compiti sul posto di lavoro.

Fonte interpello n. 4/2024

La Commissione Interpelli risponde in merito all’obbligo di individuazione del Preposto soprattutto per le piccole realtà dove è presente 1 solo lavoratore

Con interpello n.5/2023 la Commissione Interpelli del Ministero del lavoro risponde ad un quesito della Camera di Commercio di Modena sull’obbligatorietà dell’individuazione del Preposto per la sicurezza.

Di seguito elenchiamo i quesiti della Camera di Commercio di Modena:

  • Si chiede se l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile
  • Si chiede se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione
  • Si chiede se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro
  • Si chiede se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori.

Nell’Interpello la Commissione sottolinea che dall’analisi del D.Lgs 81/08 emerge la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, confermata anche dalla legge di conversione n. 215/2021 del Decreto Fisco-Lavoro ( D.L. n. 146/2021) che ha introdotto modifiche sostanziali al Testo Unico della Sicurezza.

Pertanto, secondo il Ministero, sussiste sempre l’obbligo di una sua individuazione anche nei casi in cui la complessità organizzativa dell’attività sia modesta.

Ma nei casi in cui ci sia solo un lavoratore che sia anche il datore di lavoro non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro. Tuttavia, la Commissione evidenzia che “la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro va considerata solo come extrema ratio”.

Fonte interpello n.5/2023

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