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Albo gestori ambientali: novità sul responsabile tecnico

Il TAR del Lazio annulla la possibilità del Legale Rappresentante di essere esonerato dalla verifica di idoneità

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha emanato una sentenza importante con la quale annulla una disposizione contenuta nella delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali che consentiva al Legale Rappresentante di una società di essere esonerato dalla verifica di idoneità per il ruolo di Responsabile Tecnico (RT).

La delibera in questione stabiliva che il Legale Rappresentante di una società potesse essere dispensato dalle verifiche per il ruolo di RT se, al momento della domanda di dispensa, ricopriva già tale incarico e avesse maturato esperienza nel settore di riferimento. In particolare, la delibera richiedeva che il Legale Rappresentante avesse ricoperto il ruolo di RT per almeno 16 anni consecutivi.

Il TAR del Lazio ha ritenuto che la delibera fosse in contrasto con il Regolamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e, in particolare, con l’articolo 13, comma 3 del DM 120/2014. Tale norma prevede che il Legale Rappresentante possa essere dispensato dalle verifiche per il ruolo di RT se ha maturato esperienza nel settore di attività secondo i criteri stabiliti dal Comitato Nazionale (CN).

Secondo il TAR, la delibera del CN, che stabiliva come unico criterio di esperienza il requisito formale di aver ricoperto il ruolo di RT per 16 anni, era troppo restrittiva e non teneva conto del fatto che l’esperienza può essere acquisita anche in altri modi.

La sentenza del TAR del Lazio significa che la disposizione contenuta nella delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali che consentiva al Legale Rappresentante di una società di essere esonerato dalla verifica di idoneità per il ruolo di Responsabile Tecnico è nulla.**

In altre parole, tutti i Legali Rappresentanti che intendono ricoprire anche il ruolo di Responsabile Tecnico dovranno sottoporsi alle verifiche di idoneità, indipendentemente dall’esperienza pregressa maturata.

Fonte sentenza 29 aprile 2024, n. 8517

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