STA Medicina del Lavoro e Sicurezza

Via A. Einstein, 16. 20062 Cassano d’Adda (MI)

ORARI: 8:30/12:30 – 13:30/17:30

Nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione in materia di sicurezza per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro

Il 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni approva l’Accordo che ridefinisce i criteri fondamentali per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. Un passo avanti verso l’uniformità e l’aggiornamento della formazione obbligatoria per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro.

Il nuovo testo abroga e sostituisce gli Accordi precedenti:

  • Accordo Stato-Regioni del 2011 (formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP);
  • Accordo del 2012 (formazione sull’uso delle attrezzature di lavoro);
  • Accordo interpretativo del 25 luglio 2012;
  • Accordo del 2016 (formazione di RSPP e ASPP).

Il nuovo Accordo entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L’Accordo ridefinisce la durata minima, i contenuti essenziali e la periodicità dei corsi, introducendo novità importanti per ogni figura aziendale:

  • Datori di lavoro: corso base di almeno 16 ore, articolato in una parte normativa e una gestionale, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri. La formazione dovrà essere completata entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo.
  • Preposti: formazione iniziale e aggiornamento obbligatoriamente in presenza o in videoconferenza sincrona (escluso l’e-learning), con periodicità biennale.
  • Dirigenti: corso ridotto da 16 a 12 ore, con un modulo extra di 6 ore per dirigenti di imprese affidatarie in cantieri temporanei o mobili.

Il nuovo Accordo introduce corsi specifici per l’utilizzo di particolari attrezzature:

  • Carriponte: 4 ore di teoria e 6/7 ore di pratica; aggiornamento quinquennale di 4 ore.
  • Macchine raccoglifrutta e caricatori di materiali: formazione specifica da completare entro 12 mesi dall’entrata in vigore.

Inoltre, non è più previsto il limite di 60 giorni per completare la formazione dei lavoratori.

Viene ufficialmente introdotta la possibilità di svolgere alcuni corsi in modalità FAD sincrona (videoconferenza in tempo reale), e vengono stabiliti criteri standard per la verifica dell’apprendimento. Ogni corso dovrà prevedere e archiviare un verbale delle verifiche finali, in formato cartaceo o elettronico, contenente gli elementi minimi richiesti.

Il numero massimo di partecipanti ai corsi teorici viene ridotto da 35 a 30. Per le sessioni pratiche, il rapporto istruttore/partecipanti sarà di 1:6. Sono previste misure di monitoraggio e controllo per garantire l’efficacia e la qualità dell’intero processo formativo.

Newsletter STA

Iscriviti alla nostra newsletter!
Cogli l'opportunità di essere sempre informato sulle novità normative e adempimenti in materia di salute, sicurezza e ambiente.