Il 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni approva l’Accordo che ridefinisce i criteri fondamentali per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. Un passo avanti verso l’uniformità e l’aggiornamento della formazione obbligatoria per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro.
Il nuovo testo abroga e sostituisce gli Accordi precedenti:
- Accordo Stato-Regioni del 2011 (formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP);
- Accordo del 2012 (formazione sull’uso delle attrezzature di lavoro);
- Accordo interpretativo del 25 luglio 2012;
- Accordo del 2016 (formazione di RSPP e ASPP).
Il nuovo Accordo entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’Accordo ridefinisce la durata minima, i contenuti essenziali e la periodicità dei corsi, introducendo novità importanti per ogni figura aziendale:
- Datori di lavoro: corso base di almeno 16 ore, articolato in una parte normativa e una gestionale, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri. La formazione dovrà essere completata entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo.
- Preposti: formazione iniziale e aggiornamento obbligatoriamente in presenza o in videoconferenza sincrona (escluso l’e-learning), con periodicità biennale.
- Dirigenti: corso ridotto da 16 a 12 ore, con un modulo extra di 6 ore per dirigenti di imprese affidatarie in cantieri temporanei o mobili.
Il nuovo Accordo introduce corsi specifici per l’utilizzo di particolari attrezzature:
- Carriponte: 4 ore di teoria e 6/7 ore di pratica; aggiornamento quinquennale di 4 ore.
- Macchine raccoglifrutta e caricatori di materiali: formazione specifica da completare entro 12 mesi dall’entrata in vigore.
Inoltre, non è più previsto il limite di 60 giorni per completare la formazione dei lavoratori.
Viene ufficialmente introdotta la possibilità di svolgere alcuni corsi in modalità FAD sincrona (videoconferenza in tempo reale), e vengono stabiliti criteri standard per la verifica dell’apprendimento. Ogni corso dovrà prevedere e archiviare un verbale delle verifiche finali, in formato cartaceo o elettronico, contenente gli elementi minimi richiesti.
Il numero massimo di partecipanti ai corsi teorici viene ridotto da 35 a 30. Per le sessioni pratiche, il rapporto istruttore/partecipanti sarà di 1:6. Sono previste misure di monitoraggio e controllo per garantire l’efficacia e la qualità dell’intero processo formativo.